1. Il Presidente della Giunta regionale o l'Assessore da lui delegato, provvede all'adeguamento delle specie faunistiche cacciabili di cui agli articoli 3 e 4 in presenza di eventuali variazioni introdotte all' elenco delle specie cacciabili di cui all'
articolo 18 della legge 157/1992, in conformitą alle vigenti direttive comunitarie ed alle convenzioni internazionali.