Legge regionale 07 maggio 1996 , n. 20 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2021

Norme urgenti in materia di personale.

Art. 17

(Erogazione dell'indennità di buonuscita e relativaanticipazione)

1. In attesa della nuova disciplina da definirsi in sede di contrattazione sulla base degli indirizzi di cui all'articolo 2, commi 5, 6, 7 e 8 della legge 8 agosto 1995, n. 335, la Regione è autorizzata ad erogare l'indennità di buonuscita e la relativa anticipazione limitatamente al maturato al 31 dicembre 1995, in forza delle disposizioni di legge in vigore alla predetta data.