Legge regionale 07 maggio 1996 , n. 20 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2021

Norme urgenti in materia di personale.

Art. 11

(Riconoscimento economico di servizi effettivi di ruolo)

1. Al personale del ruolo unico regionale assunto od inquadrato nel periodo tra l'1 gennaio 1983 e la data di entrata in vigore della presente legge, ai fini della determinazione della quota salario di riallineamento attribuita da leggi regionali ai sensi dell'articolo 23, sesto comma, della legge regionale 49/1984, nell'anzianità effettiva di servizio di ruolo di cui al secondo comma del medesimo articolo vanno ricompresi anche i servizi effettivi di ruolo prestati presso lo Stato e gli altri enti pubblici non economici.

(1)

2. Per la determinazione della quota salario di riallineamento di cui al comma 1 la data del 31 dicembre 1982 indicata al secondo comma dell'articolo 23 ed al primo comma dell'articolo 26 della legge regionale 49/1984, va sostituita dalla data di assunzione del dipendente.

3. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 26, primo comma, della legge regionale 49/1984, per << stipendio in godimento >> e per << stipendio iniziale >> s'intende lo stipendio iniziale previsto per la qualifica d'appartenenza dalla tabella << B >> allegata alla legge regionale 53/1981 in vigore alla data di assunzione.

4. L'equiparazione tra le carriere, qualifiche, livelli relativi ai servizi prestati presso gli enti di cui al comma 3 e le qualifiche funzionali di cui all'articolo 5, come modificato dall'articolo 6 della legge regionale 29 agosto 1987, n. 28, della legge regionale 14 giugno 1983, n. 54 è effettuata con decreto del Direttore regionale dell'organizzazione e del personale, previa informativa alle Organizzazioni sindacali.

(2)

5. Dalla data di entrata in vigore della presente legge non trovano più applicazione le disposizioni di cui all'articolo 40 della legge regionale 8/1991. Sono comunque valutate, ai fini del riconoscimento delle anzianità economiche ivi previste, le domande già presentate dai dipendenti regionali entro la suddetta data.

Note:

Integrata la disciplina del comma 1 da art. 37, comma 1, L. R. 31/1997

Parole sostituite al comma 4 da art. 37, comma 2, L. R. 31/1997