Legge regionale 07 maggio 1996, n. 20 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2021

Norme urgenti in materia di personale.
Art. 8
2. L'assunzione del personale avviene previo superamento di una prova vertente sui seguenti argomenti:
a ante) per il profilo professionale di consigliere giuridico amministrativo legale: risoluzione di quesiti in materia di diritto costituzionale, diritto amministrativo e ordinamento della Regione Friuli-Venezia Giulia;
a) per il profilo professionale di consigliere finanziario contabile economico: risoluzione di quesiti in materia di contabilità pubblica, amministrazione del patrimonio, scienza delle finanze;
b) per il profilo professionale di consigliere programmatico statistico: risoluzione di quesiti in materia di economia politica, politica economica, statistica metodologica ed economica;
c) per il profilo professionale di conservatore del Libro fondiario: risoluzione di quesiti in materia di pubblicità immobiliare e diritto privato con particolare riguardo ai Libri II, III, IV e VI del Codice civile, diritto tavolare;
d) per il profilo professionale di consigliere ispettore forestale: risoluzione di quesiti in materia di selvicoltura, botanica forestale, ecologia;
e) per il profilo professionale di consigliere geologo: risoluzione di quesiti in materia di geologia generale ed applicata, geografia fisica con particolare riguardo al Friuli-Venezia Giulia, legislazione fondamentale in materia geologica;
f) per il profilo professionale di consigliere ingegnere: risoluzione di quesiti in materia di edilizia pubblica e privata, viabilità, idraulica;
g) per il profilo professionale di consigliere urbanista: risoluzione di quesiti in materia di pianificazione urbana e territoriale, edilizia pubblica e privata.

4. Le Commissioni giudicatrici sono nominate con deliberazione della Giunta regionale e sono composte da un dipendente regionale con qualifica di dirigente e anzianità di almeno cinque anni nella qualifica medesima, con funzioni di presidente, e da due esperti estranei all'Amministrazione regionale. Le funzioni di segreteria sono assolte da dipendenti regionali di qualifica non inferiore a quella di segretario.
5. Non possono far parte delle Commissioni giudicatrici coloro che siano componenti degli organi di direzione politica dell'Amministrazione regionale e degli Enti regionali e strumentali della Regione, che ricoprano cariche politiche elettive e che siano membri di organismi direttivi sindacali o designati dalle confederazioni ed organizzazioni sindacali o dalle associazioni professionali.
8 bis.In relazione al disposto di cui al comma 8 non sono ricompresi nel numero massimo di unità assumibili con rapporto di lavoro a tempo determinato i dipendenti regionali risultati vincitori, con conseguente scorrimento della relativa graduatoria sino alla copertura dei posti in tal modo ancora disponibili.
Note:
1 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 58, comma 3, L. R. 42/1996
2 Parole sostituite al comma 2 da art. 58, comma 4, L. R. 42/1996
3 Comma 1 sostituito da art. 21, comma 2, L. R. 47/1996
4 Parole aggiunte al comma 2 da art. 21, comma 3, L. R. 47/1996
5 Comma 8 sostituito da art. 21, comma 4, L. R. 47/1996
6 Comma 8 bis aggiunto da art. 21, comma 5, L. R. 47/1996
7 Parole sostituite al comma 2 da art. 30, comma 1, L. R. 31/1997
8 Comma 2 bis aggiunto da art. 30, comma 2, L. R. 31/1997
9 Comma 3 sostituito da art. 30, comma 3, L. R. 31/1997
10 Comma 3 bis aggiunto da art. 30, comma 4, L. R. 31/1997
11 Comma 3 ter aggiunto da art. 30, comma 4, L. R. 31/1997
12 Comma 6 sostituito da art. 30, comma 5, L. R. 31/1997
13 Parole sostituite al comma 1 da art. 13, comma 4, L. R. 13/1998
14 Parole sostituite al comma 1 da art. 17, comma 2, L. R. 4/2000