Legge regionale 07 maggio 1996, n. 20 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2021

Norme urgenti in materia di personale.
Art. 7
1. Ai fini della realizzazione degli specifici ed urgenti progetti obiettivo di cui al comma 2, l'Amministrazione regionale è autorizzata ad effettuare assunzioni di personale, con contratto di lavoro a tempo determinato, per un numero massimo di venticinque unità nella qualifica funzionale di consigliere, profilo professionale di consigliere giuridico amministrativo legale.
3. Il rapporto di lavoro ha durata biennale prorogabile, per particolari esigenze, per un ulteriore biennio.
4. Le assunzioni avvengono mediante concorso per titoli cui possono partecipare esclusivamente candidati in possesso del diploma di laurea in giurisprudenza conseguito con un punteggio non inferiore a punti 100; i candidati devono altresì possedere tutti i requisiti richiesti per l'accesso agli impieghi regionali.
5. Ai fini della partecipazione al concorso i candidati devono presentare domanda entro 15 giorni dalla data di pubblicazione del relativo bando secondo le modalità ivi definite.
7. Costituiscono titoli valutabili:
a) punteggio conseguito nel diploma di laurea:
100: punti 0,20
101: punti 0,40
102: punti 0,60
103: punti 0,80
104: punti 1
105: punti 1,20
106: punti 1,40
107: punti 1,60
108: punti 1,80
109: punti 2
110: punti 2,20
110 e lode: punti 2,40;
b) superamento di esami professionali di stato e di corsi universitari post-laurea con esame finale in materie attinenti il profilo professionale di accesso (punti 0,50 per ciascun titolo);
c) servizio prestato presso pubbliche amministrazioni in qualifiche o livelli equiparati alla qualifica funzionale di consigliere (punti 0,25 per ogni mese o frazione di mese superiore ai 15 giorni).

8. La Commissione predispone la graduatoria sulla base dei punteggi ottenuti dai candidati ai sensi del comma 7; a parità di punteggio viene data preferenza al candidato che abbia conseguito il diploma di laurea con un punteggio superiore. In caso di ulteriore parità ha la preferenza il candidato di età superiore.
Note:
1 Parole aggiunte al comma 9 da art. 47, comma 1, L. R. 31/1996
2 Parole aggiunte al comma 2 da art. 21, comma 1, L. R. 47/1996
3 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 16, comma 3, L. R. 31/1997
4 Parole aggiunte al comma 2 da art. 16, comma 1, L. R. 31/1997
5 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 1, comma 1, L. R. 10/2001