Legge regionale 07 maggio 1996, n. 20 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2021

Norme urgenti in materia di personale.
Art. 5
 (Inquadramento di dipendente in servizio con contratto di
lavoro a tempo indeterminato)
1. Il dipendente in servizio, ai sensi dell'articolo 77 della legge regionale 11 maggio 1993, n. 18, presso l'Ente regionale per la promozione e lo sviluppo dell'agricoltura con il contratto di lavoro a tempo indeterminato di cui all'articolo 11 della legge regionale 12 settembre 1990, n. 48, può essere inquadrato nella qualifica funzionale di dirigente, profilo professionale dirigente agronomo.
2. L'inquadramento ha effetto dalla data di entrata in vigore della presente legge ed è disposto a domanda dell'interessato da presentarsi entro 30 giorni dalla data medesima.
3. Ai fini dell'inquadramento il dipendente deve essere in possesso dei requisiti richiesti per l'assunzione agli impieghi regionali.
4. Al dipendente inquadrato è corrisposto il trattamento economico iniziale previsto per la qualifica di inquadramento. Qualora l'ammontare complessivo dello stipendio e dell'assegno di cui all'articolo 1, comma 2, della legge regionale 1 aprile 1996, n. 19 sia inferiore a quello in godimento alla data di inquadramento, è attribuito un assegno personale pensionabile pari alla differenza tra lo stipendio in godimento e l'ammontare suddetto, riassorbibile con i successivi miglioramenti economici.
5. Trovano applicazione, nei confronti del dipendente inquadrato, gli articoli 145 e 199 e successive modificazioni ed integrazioni, della legge regionale 53/1981, previa presentazione, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, delle istanze e della documentazione ivi previste.