Art. 5
(Inquadramento di dipendente in servizio con contratto di
lavoro a tempo indeterminato)
2. L'inquadramento ha effetto dalla data di entrata in vigore della presente legge ed è disposto a domanda dell'interessato da presentarsi entro 30 giorni dalla data medesima.
3. Ai fini dell'inquadramento il dipendente deve essere in possesso dei requisiti richiesti per l'assunzione agli impieghi regionali.
4. Al dipendente inquadrato è corrisposto il trattamento economico iniziale previsto per la qualifica di inquadramento. Qualora l'ammontare complessivo dello stipendio e dell'assegno di cui all'
articolo 1, comma 2, della legge regionale 1 aprile 1996, n. 19 sia inferiore a quello in godimento alla data di inquadramento, è attribuito un assegno personale pensionabile pari alla differenza tra lo stipendio in godimento e l'ammontare suddetto, riassorbibile con i successivi miglioramenti economici.
5. Trovano applicazione, nei confronti del dipendente inquadrato, gli articoli 145 e 199 e successive modificazioni ed integrazioni, della
legge regionale 53/1981, previa presentazione, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, delle istanze e della documentazione ivi previste.