Legge regionale 07 maggio 1996, n. 20 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2021

Norme urgenti in materia di personale.
Art. 4
 (Inquadramenti nel ruolo unico regionale)
1. Il personale in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge con contratto di lavoro a tempo determinato ai sensi delle leggi regionali 18 maggio 1988, n. 31, 28 agosto 1989, n. 20, 27 dicembre 1991, n. 63, 27 agosto 1992, n. 25, come modificata dalla legge regionale 18 dicembre 1992, n. 38, e 17 giugno 1993, n. 47, può essere inquadrato nel ruolo unico regionale nella qualifica funzionale e profilo professionale corrispondenti a quelli di assunzione. Per il personale assunto nella qualifica funzionale di segretario ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge regionale 31/1988, per profilo professionale corrispondente si intende quello di segretario amministrativo; per il personale assunto nella qualifica funzionale di consigliere ai sensi dell'articolo 110 della legge regionale 47/1993, per profilo professionale corrispondente si intende quello di consigliere giuridico amministrativo legale.
2. Gli inquadramenti possono essere disposti per un massimo di 20 unità di cui sei nella qualifica funzionale di consigliere, tredici in quella di segretario e uno in quella di coadiutore, in relazione al sussistere, alla data di entrata in vigore della presente legge, della necessaria disponibilità di posti nell'organico del ruolo unico regionale e al progressivo verificarsi della medesima successivamente a tale data.
3. Il contratto di lavoro del personale che, alla data di entrata in vigore della presente legge, non può essere inquadrato per mancanza del relativo posto in organico, è prorogato, nelle more del verificarsi della necessaria disponibilità, sino alla data di esecutività del provvedimento di inquadramento.
4. Qualora il numero dei posti disponibili in organico sia inferiore a quello degli aventi titolo all'inquadramento, si procede all'inquadramento medesimo secondo l'ordine di collocazione del personale nelle rispettive graduatorie di merito delle selezioni pubbliche in base alle quali sono avvenute le assunzioni.
5. L'inquadramento è disposto a domanda dell'interessato da presentarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge ed ha effetto dal primo giorno successivo alla data di esecutività del provvedimento di inquadramento.
7. Ai fini dell'inquadramento il personale deve essere in possesso dei requisiti richiesti per l'assunzione agli impieghi regionali, ad esclusione del limite massimo d'età.
Note:
1 Parole aggiunte al comma 8 da art. 29, comma 1, L. R. 31/1997