1. In attesa della nuova disciplina da definirsi in sede di contrattazione sulla base degli indirizzi di cui all'articolo 2, commi 5, 6, 7 e 8 della
legge 8 agosto 1995, n. 335, la Regione è autorizzata ad erogare l'indennità di buonuscita e la relativa anticipazione limitatamente al maturato al 31 dicembre 1995, in forza delle disposizioni di legge in vigore alla predetta data.