Legge regionale 07 maggio 1996, n. 20 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2021

Norme urgenti in materia di personale.
Art. 16
 (Soppressione del parere del Consiglio organizzativo)
1. Con riferimento al disposto di cui agli articoli 60, comma 3, e 78 della legge regionale 18/1996, la fase procedimentale del parere del Consiglio organizzativo deve intendersi soppressa - ove non ancora esperita - anche con riguardo ai procedimenti gią avviati alla data di entrata in vigore della legge medesima.