Art. 15
(Integrazioni delle procedure di scrutinio della legge
regionale 11/1990)
1. Il personale che risulti utilmente collocato nella graduatoria dei concorsi interni di cui all'articolo 12, rinnovati a seguito di pronuncia giurisdizionale e che, non essendo risultato vincitore del procedimento concorsuale annullato, non sia stato ammesso agli scrutini per merito comparativo di cui alla
legge regionale 11/1990 per l'accesso alla qualifica superiore a quella cui è pervenuto con il rinnovo delle procedure, è scrutinato ora per allora e, se utilmente collocato in graduatoria, è inquadrato in soprannumero.
Note:
1 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 2, comma 37, L. R. 10/2001, sino ad avvenuta modifica del citato articolo ad opera di art. 15, comma 2, L. R. 10/2002
2 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 15, comma 2, L. R. 10/2002