Legge regionale 07 maggio 1996, n. 20 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2021

Norme urgenti in materia di personale.
Art. 14
1. I provvedimenti di inquadramento adottati ai sensi dell'articolo 25 della legge regionale 11/1990 continuano a spiegare i loro effetti anche successivamente alla definizione delle procedure di rinnovazione del procedimento attuativo dell'articolo 172 della legge regionale 53/1981, fino a quando non trovi definizione legislativa la posizione giuridica di coloro che, gią vincitori del concorso annullato, non risultino rientrare tra i vincitori della procedura rinnovata e comunque non oltre il 31 dicembre 1998.
2. A tal fine la Giunta regionale presenta, entro trenta giorni dall'approvazione delle graduatorie rinnovate, un disegno di legge che preveda l'inquadramento anche in soprannumero del personale di cui al comma 1 nelle qualifiche conferite con i provvedimenti concorsuali annullati con decorrenza dalla data prevista dai medesimi provvedimenti.
Note:
1 Parole sostituite al comma 1 da art. 49, comma 1, L. R. 31/1996
2 Parole sostituite al comma 1 da art. 76, comma 1, L. R. 1/1998
3 Integrata la disciplina del comma 1 da art. 1, comma 1, L. R. 18/1998