Legge regionale 07 maggio 1996, n. 20 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2021

Norme urgenti in materia di personale.
Art. 13
 (Procedure di mobilitā verticale interna di cui alla legge
regionale 11/1990)
2. Con riferimento alle procedure di mobilitā verticale interna di cui alla legge regionale 11/1990, in deroga alle disposizioni del comma 1 dell'articolo 18 della legge regionale 12 settembre 1990, n. 47, č comunque ammesso agli scrutini per merito comparativo riferiti alla decorrenza 1 gennaio 1989 il personale che ne abbia maturato il diritto e che sia in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge.
Note:
1 Comma 1 abrogato da art. 32, comma 1, L. R. 31/1997
2 Parole sostituite al comma 2 da art. 32, comma 2, L. R. 31/1997
3 Integrata la disciplina del comma 2 da art. 32, comma 3, L. R. 31/1997