Legge regionale 07 maggio 1996, n. 20 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2021
Norme urgenti in materia di personale.
Art. 12
(Rinnovo delle procedure di cui all'articolo 172 della legge regionale 53/1981)
1. In relazione al vuoto legislativo venutosi a determinare a seguito della dichiarazione di illegittimità costituzionale del disposto di cui al quinto comma dell'articolo 24 della legge regionale 54/1983, nonché ai fini della rinnovazione a seguito di pronuncia giurisdizionale dei concorsi interni afferenti il regime transitorio di progressione di carriera di cui all'articolo 172 della legge regionale 53/1981, trova applicazione, per la composizione della Commissione giudicatrice dei concorsi medesimi, il disposto di cui all'articolo 21 della legge regionale 18/1996.
2. Ai fini di una più tempestiva rinnovazione dei concorsi interni di cui al comma 1, possono essere nominate più Commissioni giudicatrici.