Legge regionale 07 maggio 1996, n. 20 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2021

Norme urgenti in materia di personale.
Art. 11
 (Riconoscimento economico di servizi effettivi di ruolo)
3. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 26, primo comma, della legge regionale 49/1984, per << stipendio in godimento >> e per << stipendio iniziale >> s'intende lo stipendio iniziale previsto per la qualifica d'appartenenza dalla tabella << B >> allegata alla legge regionale 53/1981 in vigore alla data di assunzione.
5. Dalla data di entrata in vigore della presente legge non trovano più applicazione le disposizioni di cui all'articolo 40 della legge regionale 8/1991. Sono comunque valutate, ai fini del riconoscimento delle anzianità economiche ivi previste, le domande già presentate dai dipendenti regionali entro la suddetta data.
Note:
1 Integrata la disciplina del comma 1 da art. 37, comma 1, L. R. 31/1997
2 Parole sostituite al comma 4 da art. 37, comma 2, L. R. 31/1997