Art. 1
(Finalità)
1. In attesa di provvedere, secondo le nuove procedure previste dalla legge regionale di riforma dell'impiego regionale, alla definizione del rinnovo contrattuale per il biennio 1994-1995, relativamente alla parte economica e per il quadriennio 1994-1997, relativamente alla parte giuridica, con la presente legge si dettano disposizioni atte a dare opportuna soluzione, anche per ricondurre alla necessaria omogeneità situazioni pregresse sperequanti, a problemi urgenti in materia di personale ed organizzazione degli Uffici, operando altresì taluni necessari adeguamenti normativi volti a consentire, nell'ambito di una corretta sistematica legislativa, una successiva più agevole definizione degli istituti in sede amministrativa.