Art. 11
(Riconoscimento economico di servizi effettivi di ruolo)
1. Al personale del ruolo unico regionale assunto od inquadrato nel periodo tra l'1 gennaio 1983 e la data di entrata in vigore della presente legge, ai fini della determinazione della quota salario di riallineamento attribuita da leggi regionali ai sensi dell'
articolo 23, sesto comma, della legge regionale 49/1984, nell'anzianità effettiva di servizio di ruolo di cui al secondo comma del medesimo articolo vanno ricompresi anche i servizi effettivi di ruolo prestati presso lo Stato e gli altri enti pubblici non economici.
5. Dalla data di entrata in vigore della presente legge non trovano più applicazione le disposizioni di cui all'
articolo 40 della legge regionale 8/1991. Sono comunque valutate, ai fini del riconoscimento delle anzianità economiche ivi previste, le domande già presentate dai dipendenti regionali entro la suddetta data.
Note:
1 Integrata la disciplina del comma 1 da art. 37, comma 1, L. R. 31/1997
2 Parole sostituite al comma 4 da art. 37, comma 2, L. R. 31/1997