Legge regionale 27 marzo 1996 , n. 18 - TESTO VIGENTE dal 11/07/2023

Riforma dell'impiego regionale in attuazione dei principi fondamentali di riforma economico sociale desumibili dalla legge 23 ottobre 1992, n. 421.

TITOLO III

DIRIGENZA

Art. 45

( ABROGATO )

(5)

Note:

Parole sostituite al comma 1 da art. 11, comma 1, L. R. 4/2004

Abrogato il comma 1, ai sensi dell'art. 3, comma 8, L.R. 18/1996, dall'art. 40 del D.P.Reg. 0277/Pres. dd. 27 agosto 2004 (B.U.R. 10/9/2004, S.S. n. 18). Le disposizioni di cui al comma 1 continuano tuttavia ad applicarsi, in quanto compatibili, ai dirigenti del Consiglio regionale.

Comma 1 bis aggiunto da art. 11, comma 1, L. R. 4/2004

A decorrere dal 6 luglio 2005, le disposizioni di cui al comma 1 cessano di applicarsi ai dirigenti del Consiglio regionale, per effetto dell'approvazione, ai sensi dell'art. 3, comma 8, L.R. 18/1996, con deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 142 del 16 giugno 2005, del Regolamento di organizzazione degli Uffici del Consiglio regionale (B.U.R. 6/7/2005, S.S. n. 12).

Articolo abrogato da art. 54, comma 1, lettera dd), L. R. 18/2016 , con effetto dall'1/6/2017, come previsto dall'art. 59, c. 1, della medesima L.R. 18/2016.

Art. 46

( ABROGATO )

(1)(2)

Note:

Articolo abrogato, ai sensi dell'art. 3, comma 8, L.R. 18/1996, dall'art. 40 del D.P.Reg. 0277/Pres. dd. 27 agosto 2004 (B.U.R. 10/9/2004, S.S. n. 18). Le disposizioni di cui al presente articolo continuano tuttavia ad applicarsi, in quanto compatibili, ai dirigenti del Consiglio regionale.

A decorrere dal 6 luglio 2005, le disposizioni di cui al presente articolo cessano di applicarsi ai dirigenti del Consiglio regionale, per effetto dell'approvazione, ai sensi dell'art. 3, comma 8, L.R. 18/1996, con deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 142 del 16 giugno 2005, del Regolamento di organizzazione degli Uffici del Consiglio regionale (B.U.R. 6/7/2005, S.S. n. 12).

Art. 47

(Articolazione della dirigenza)

(2)(3)(4)(9)

1. La dirigenza si articola su un'unica qualifica e su più profili professionali.

(24)

2. Nell'ambito della qualifica di cui al comma 1, sono previsti i seguenti incarichi:

a) direttore generale;

b) direttore centrale;

c) vicedirettore centrale;

d) direttore di Servizio;

e) direttore di staff.

(10)(25)

3. Il direttore generale opera alle dirette dipendenze del Presidente della Regione, in posizione sovraordinata rispetto ai direttori centrali, con funzioni di sovrintendenza e di impulso in ordine alla gestione dell'Amministrazione regionale, assicurando l'attuazione degli indirizzi e degli obiettivi stabiliti dal Presidente medesimo e dalla Giunta regionale e garantendo il coordinamento e la continuità dell'attività delle Direzioni centrali; svolge, altresì, le funzioni attribuite dal regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli Enti regionali. L'incarico di direttore centrale comporta la preposizione a una Direzione centrale o a una struttura equiparata a Direzione centrale, ovvero l'affidamento di incarichi per l'espletamento di particolari funzioni. L'incarico di direttore di Servizio comporta la preposizione a un Servizio o a una struttura equiparata a Servizio.

(26)

3 bis. L'incarico di Vicedirettore centrale può essere conferito presso ogni Direzione centrale o struttura direzionale equiparata, a eccezione degli enti regionali. Il Vicedirettore centrale coadiuva il Direttore centrale nell'esercizio delle sue funzioni, svolge i compiti da questi espressamente conferiti, esercita funzioni sostitutorie in caso di assenza, impedimento o vacanza del Direttore centrale, o equiparato, ed è nominato dal Direttore centrale o equiparato tra i direttori incardinati presso la medesima Direzione centrale o struttura direzionale equiparata.

(16)(17)(27)(45)(47)(52)(57)(59)

4. Gli incarichi dirigenziali possono essere conferiti anche con contratto a tempo determinato di diritto privato; il conferimento a un dipendente del ruolo unico regionale determina il collocamento in aspettativa senza assegni per tutta la durata dell’incarico e il servizio prestato in forza di detto contratto è utile ai fini del trattamento di quiescenza e di previdenza, nonché dell’anzianità di servizio. Il Capo di Gabinetto della Presidenza della Regione opera a supporto del Presidente quale responsabile dell’Ufficio di Gabinetto, struttura di diretta collaborazione con il Presidente medesimo. L’incarico di Capo di Gabinetto della Presidenza della Giunta regionale è correlato alla durata in carica del Presidente della Regione. Gli incarichi di cui al comma 2, lettere d) ed e), non possono essere conferiti con contratto a tempo determinato di diritto privato a personale del ruolo unico regionale appartenente alla categoria dirigenziale.

(11)(18)(23)(28)(33)(35)(38)(40)(42)(44)(48)(53)(54)(55)

4 bis. Gli incarichi di cui al comma 2, lettere a) e b), rivestono carattere di fiduciarietà. Il conferimento degli incarichi di cui al comma 2 con contratto di lavoro a tempo determinato di diritto privato a soggetti esterni all'Amministrazione regionale può avvenire, fornendone esplicita motivazione, a fronte di specifiche esigenze, per un numero complessivo massimo di unità pari al 20 per cento del numero di posti previsti, complessivamente, per gli incarichi medesimi, con arrotondamento all'unità superiore.

(12)(19)(22)(29)(36)(39)(41)(43)(46)(49)(56)(58)

4 ter.

( ABROGATO )

(13)(30)

4 quater.

( ABROGATO )

(14)(31)

4 quinquies. Al direttore di staff possono essere attribuiti particolari progetti o attività; al medesimo può essere, altresì, assegnato personale. Il Direttore di staff può sottoscrivere proposte di deliberazioni della Giunta regionale ai fini dell'attestazione del completamento dell'istruttoria e della legittimità.

(15)(20)(21)(32)(34)(50)(51)

5. Il conferimento di un incarico dirigenziale con contratto a tempo determinato di diritto privato a soggetti estranei all'Amministrazione regionale provenienti dal settore pubblico è subordinato alla loro collocazione in aspettativa o fuori ruolo da parte dell'ente di appartenenza, secondo il relativo ordinamento.

6.

( ABROGATO )

(37)

7.

( ABROGATO )

Note:

Integrata la disciplina del comma 2 da art. 2, comma 1, L. R. 31/1997

Integrata la disciplina dell'articolo da art. 4, comma 1, L. R. 1/2000

Articolo sostituito da art. 2, comma 20, L. R. 10/2001

Articolo sostituito da art. 7, comma 1, L. R. 10/2002

Parole soppresse al comma 2 da art. 9, comma 1, L. R. 20/2002

Parole sostituite al comma 3 da art. 9, comma 1, L. R. 20/2002

Comma 7 sostituito da art. 9, comma 1, L. R. 20/2002

Abrogato il comma 7, ai sensi dell'art. 3, comma 8, L.R. 18/1996, dall'art. 40 del D.P.Reg. 0277/Pres. dd. 27 agosto 2004 (B.U.R. 10/9/2004, S.S. n. 18).

Articolo sostituito da art. 12, comma 1, L. R. 4/2004

10  Lettera a) del comma 2 abrogata, a decorrere dall'1 settembre 2008, a seguito di quanto disposto, ai sensi dell'art. 3, comma 8 della presente legge, dall'art. 31, comma 1, lett. a) del DPReg. 8/8/2008, n. 209, recante "Modifiche al Regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli Enti regionali" (B.U.R. 20/8/2008, n. 34).

11  Parole soppresse al comma 4 da art. 7, comma 1, lettera a), L. R. 16/2010

12  Comma 4 bis aggiunto da art. 7, comma 1, lettera b), L. R. 16/2010

13  Comma 4 ter aggiunto da art. 7, comma 1, lettera b), L. R. 16/2010

14  Comma 4 quater aggiunto da art. 7, comma 1, lettera b), L. R. 16/2010

15  Comma 4 quinquies aggiunto da art. 7, comma 1, lettera b), L. R. 16/2010

16  Comma 3 bis aggiunto da art. 17, comma 1, L. R. 17/2010

17  Comma 3 bis sostituito da art. 14, comma 36, lettera a), L. R. 22/2010

18  Parole sostituite al comma 4 da art. 14, comma 36, lettera b), L. R. 22/2010

19  Parole sostituite al comma 4 bis da art. 14, comma 36, lettera c), L. R. 22/2010

20  Parole aggiunte al comma 4 quinquies da art. 14, comma 36, lettera d), L. R. 22/2010

21  Parole aggiunte al comma 4 quinquies da art. 12, comma 34, L. R. 11/2011

22  Integrata la disciplina del comma 4 bis da art. 10, comma 11 bis, L. R. 11/2011

23  Parole soppresse al comma 4 da art. 12, comma 5, L. R. 27/2012

24  Parole sostituite al comma 1 da art. 7, comma 1, lettera a), L. R. 8/2013

25  Comma 2 sostituito da art. 7, comma 1, lettera b), L. R. 8/2013

26  Comma 3 sostituito da art. 7, comma 1, lettera c), L. R. 8/2013

27  Comma 3 bis sostituito da art. 7, comma 1, lettera d), L. R. 8/2013

28  Parole sostituite al comma 4 da art. 7, comma 1, lettera e), L. R. 8/2013

29  Parole sostituite al comma 4 bis da art. 7, comma 1, lettera f), L. R. 8/2013

30  Comma 4 ter abrogato da art. 7, comma 1, lettera g), L. R. 8/2013

31  Comma 4 quater abrogato da art. 7, comma 1, lettera h), L. R. 8/2013

32  Parole soppresse al comma 4 quinquies da art. 7, comma 1, lettera i), L. R. 8/2013

33  Parole aggiunte al comma 4 da art. 1, comma 1, L. R. 16/2013

34  Parole aggiunte al comma 4 quinquies da art. 12, comma 12, L. R. 20/2015

35  Parole soppresse al comma 4 da art. 53, comma 2, lettera d), L. R. 18/2016 , con effetto dall'1/6/2017, come previsto dall'art. 59, c. 1, della medesima L.R. 18/2016. A decorrere da tale data verrà pubblicato il nuovo testo.

36  Comma 4 bis sostituito da art. 53, comma 2, lettera e), L. R. 18/2016 , con effetto dall'1/6/2017, come previsto dall'art. 59, c. 1, della medesima L.R. 18/2016. A decorrere da tale data verrà pubblicato il nuovo testo.

37  Comma 6 abrogato da art. 53, comma 2, lettera f), L. R. 18/2016 , con effetto dall'1/6/2017, come previsto dall'art. 59, c. 1, della medesima L.R. 18/2016.

38  Parole soppresse al c. 4 da art. 53, c. 2, lett. d), L.R. 18/2016, con effetto dall'1/1/2018, come disposto all'art. 59, c. 1, L.R. 18/2016, modificata dall'art. 3, c. 1, L.R. 15/2017. A decorrere da tale data sarà pubblicato il nuovo testo.

39  Comma 4 bis sostituito da art. 53, c. 2, lett. e), L.R. 18/2016, con effetto dall'1/1/2018, come disposto all'art. 59, c. 1, L.R. 18/2016, modificata dall'art. 3, c. 1, L.R. 15/2017. A decorrere da tale data sarà pubblicato il nuovo testo.

40  Parole soppresse al c. 4 da art. 53, c. 2, lett. d), L.R. 18/2016, con effetto dall'1/11/2018, come disposto all'art. 59, c. 1, L.R. 18/2016, modificata dall'art. 10, c. 5, lett. q), L.R. 44/2017. A decorrere da tale data sarà pubblicato il nuovo testo.

41  Comma 4 bis sostituito da art. 53, c. 2, lett. e), L.R. 18/2016, con effetto dall'1/11/2018, come disposto all'art. 59, c. 1, L.R. 18/2016, modificata dall'art. 10, c. 5, lett. q), L.R. 44/2017. A decorrere da tale data sarà pubblicato il nuovo testo.

42  Parole soppresse al c. 4, da art. 53, c. 2, lett. d), L.R. 18/2016 con effetto dall'1 maggio 2019, come stabilito dall'art. 59, c. 1, L.R. 18/2016, modificata da art. 1, c. 1, lett. i), L.R. 22/2018. A decorrere da tale data sarà pubblicato il nuovo testo.

43  Comma 4 bis sostituito, da art. 53, c. 2, lett. e), L.R. 18/2016, con effetto dall'1 maggio 2019, come stabilito dall'art. 59, c. 1, L.R. 18/2016, modificata da art. 1, c. 1, lett. i), L.R. 22/2018. A decorrere da tale data sarà pubblicato il nuovo testo.

44  Le disposizioni differite, già disposte al comma 4 e al comma 4 bis del presente articolo, rimangono prive di effetto a seguito dell'abrogazione dell'art. 53, c. 2, lett. d) e e), L.R. 18/2016, come stabilito dall'art. 3, c. 1, lett. w), L.R. 26/2018.

45  Comma 3 bis sostituito da art. 11, comma 1, lettera a), L. R. 26/2018 , con effetto dall'1/1/2019, come stabilito dall'art. 11, c. 2, L.R. 26/2018.

46  Comma 4 bis sostituito da art. 11, comma 1, lettera b), L. R. 26/2018

47  Vedi anche quanto disposto dall'art. 11, comma 3, L. R. 26/2018

48  Parole soppresse al comma 4 da art. 102, comma 1, lettera c), L. R. 9/2019

49  Parole sostituite al comma 4 bis da art. 102, comma 1, lettera d), L. R. 9/2019

50  Parole soppresse al comma 4 quinquies da art. 102, comma 1, lettera e), L. R. 9/2019 , con effetto dalla data di entrata in vigore del regolamento di modifica al regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli enti regionali emanato con DPReg. 27/8/2004, n. 0277/Pres., come disposto dall'art. 102, c. 3 della L.R. 9/2019.

51  Le modifiche apportate al comma 4 quinquies del presente articolo hanno effetto dal 2/8/2019, data di entrata in vigore del regolamento di modifica, del regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli enti regionali DPReg. 27/8/2004, n. 0277/Pres., emanato con DPReg. 18/7/2019, n. 0117/Pres. (B.U.R. 31/7/2019, n. 31).

52  Parole soppresse al comma 3 bis da art. 10, comma 1, L. R. 15/2020 . La disposizione si applica anche nel caso di preposizione a strutture direzionali a livello di Servizio già in essere alla data di entrata in vigore della L.R. 15/2020.

53  Parole sostituite al comma 4 da art. 18, comma 3, lettera a), L. R. 14/2022

54  Parole soppresse al comma 4 da art. 18, comma 3, lettera b), L. R. 14/2022

55  Parole sostituite al comma 4 da art. 18, comma 3, lettera b), L. R. 14/2022

56  Parole soppresse al comma 4 bis da art. 18, comma 3, lettera c), L. R. 14/2022

57  Parole sostituite al comma 3 bis da art. 2, comma 1, lettera a), L. R. 11/2023 , con effetto dalla data di entrata in vigore delle modifiche al regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli enti regionali, come disposto dall'art. 7, c. 1, della medesima L.R. 11/2023.

58  Parole sostituite al comma 4 bis da art. 2, comma 1, lettera b), L. R. 11/2023 , con effetto dalla data di entrata in vigore delle modifiche al regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli enti regionali, come disposto dall'art. 7, c. 1, della medesima L.R. 11/2023.

59  Le modifiche apportate ai commi 3 bis e 4 bis hanno effetto dal 11/7/2023, data di entrata in vigore del regolamento di modifica del regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli enti regionali, emanato con DPReg. 7/7/2023, n. 0119/Pres. (B.U.R. 10/7/2023, S.O. n. 23).

Art. 47 bis

( ABROGATO )

(1)(4)(8)(9)

Note:

Articolo aggiunto da art. 9, comma 2, L. R. 20/2002

Comma 3 bis aggiunto da art. 6, comma 1, L. R. 12/2003

Parole sostituite al comma 6 da art. 6, comma 1, L. R. 12/2003

Rubrica dell'articolo modificata da art. 13, comma 1, L. R. 4/2004

Parole sostituite al comma 1 da art. 13, comma 1, L. R. 4/2004

Parole soppresse al comma 8 da art. 13, comma 1, L. R. 4/2004

Parole aggiunte al comma 3 da art. 11, comma 5, L. R. 17/2004

Articolo abrogato, ai sensi dell'art. 3, comma 8, L.R. 18/1996, dall'art. 40 del D.P.Reg. 0277/Pres. dd. 27 agosto 2004 (B.U.R. 10/9/2004, S.S. n. 18). Le disposizioni di cui al presente articolo continuano tuttavia ad applicarsi, in quanto compatibili, ai dirigenti del Consiglio regionale. Gli incarichi gia' conferiti presso l'Amministrazione e gli Enti regionali, in esecuzione del presente articolo alla data del 25.09.2004, sono confermati, secondo le corrispondenti denominazioni, sino alla naturale scadenza, salvo eventuali risoluzioni anticipate, come stabilito dall'art. 39 del sopraccitato Decreto presidenziale.

A decorrere dal 6 luglio 2005, le disposizioni di cui al presente articolo cessano di applicarsi ai dirigenti del Consiglio regionale, per effetto dell'approvazione, ai sensi dell'art. 3, comma 8, L.R. 18/1996, con deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 142 del 16 giugno 2005, del Regolamento di organizzazione degli Uffici del Consiglio regionale (B.U.R. 6/7/2005, S.S. n. 12).

Art. 48

( ABROGATO )

(10)(11)(12)(13)(14)(18)(19)

Note:

Comma 2 bis aggiunto da art. 18, comma 1, L. R. 20/1996

Parole aggiunte al comma 2 da art. 10, comma 1, L. R. 35/1996

Comma 2 bis sostituito da art. 10, comma 2, L. R. 35/1996

Comma 3 bis aggiunto da art. 10, comma 3, L. R. 35/1996

Comma 2 sostituito da art. 7, comma 1, L. R. 1/2000

Parole soppresse al comma 2 bis da art. 7, comma 2, L. R. 1/2000

Comma 3 sostituito da art. 7, comma 3, L. R. 1/2000

Parole soppresse al comma 3 bis da art. 7, comma 4, L. R. 1/2000

Parole sostituite al comma 3 da art. 11, comma 1, L. R. 8/2000

10  Articolo sostituito da art. 2, comma 21, L. R. 10/2001

11  Articolo sostituito da art. 7, comma 2, L. R. 10/2002

12  Articolo sostituito da art. 9, comma 3, L. R. 20/2002

13  Articolo sostituito da art. 3, comma 1, L. R. 15/2003

14  Rubrica dell'articolo modificata da art. 14, comma 1, L. R. 4/2004

15  Parole sostituite al comma 1 da art. 14, comma 1, L. R. 4/2004

16  Parole soppresse al comma 2 da art. 14, comma 1, L. R. 4/2004

17  Parole sostituite al comma 5 da art. 14, comma 1, L. R. 4/2004

18  Articolo abrogato, ai sensi dell'art. 3, comma 8, L.R. 18/1996, dall'art. 40 del D.P.Reg. 0277/Pres. dd. 27 agosto 2004 (B.U.R. 10/9/2004, S.S. n. 18). Le disposizioni di cui al presente articolo continuano tuttavia ad applicarsi, in quanto compatibili, ai dirigenti del Consiglio regionale. Gli incarichi gia' conferiti presso l'Amministrazione e gli Enti regionali, in esecuzione del presente articolo alla data del 25.09.2004, sono confermati, secondo le corrispondenti denominazioni, sino alla naturale scadenza, salvo eventuali risoluzioni anticipate, come stabilito dall'art. 39 del sopraccitato Decreto presidenziale.

19  A decorrere dal 6 luglio 2005, le disposizioni di cui al presente articolo cessano di applicarsi ai dirigenti del Consiglio regionale, per effetto dell'approvazione, ai sensi dell'art. 3, comma 8, L.R. 18/1996, con deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 142 del 16 giugno 2005, del Regolamento di organizzazione degli Uffici del Consiglio regionale (B.U.R. 6/7/2005, S.S. n. 12).

Art. 48 bis

( ABROGATO )

(1)(3)(5)(6)

Note:

Articolo aggiunto da art. 9, comma 4, L. R. 20/2002

Abrogato il comma 1, ai sensi dell'art. 3, comma 8, L.R. 18/1996, dall'art. 40 del D.P.Reg. 0277/Pres. dd. 27 agosto 2004 (B.U.R. 10/9/2004, S.S. n. 18). Gli incarichi gia' conferiti presso l'Amministrazione e gli Enti regionali, in esecuzione del comma 1, cessano alla data del 25.09.2004, come stabilito dall'art. 39 del sopraccitato Decreto presidenziale.

Rubrica dell'articolo modificata da art. 15, comma 1, L. R. 4/2004

Parole sostituite al comma 1 da art. 15, comma 1, L. R. 4/2004

Articolo abrogato da art. 54, comma 1, lettera dd), L. R. 18/2016 , con effetto dall'1/6/2017, come previsto dall'art. 59, c. 1, della medesima L.R. 18/2016.

Articolo ripristinato dall' art. 5, comma 2, L. R. 26/2018 , a decorrere dalla data di entrata in vigore della L.R. 26/2018, nel testo vigente alla data di entrata in vigore della L.R. 18/2016.

Art. 49

( ABROGATO )

(1)(9)(10)(13)(14)

Note:

Integrata la disciplina dell'articolo da art. 8, comma 2, L. R. 1/2000

Parole sostituite al comma 1 da art. 8, comma 1, L. R. 1/2000

Comma 1 sostituito da art. 2, comma 23, L. R. 10/2001

Comma 2 sostituito da art. 2, comma 23, L. R. 10/2001

Comma 3 sostituito da art. 2, comma 23, L. R. 10/2001

Comma 1 sostituito da art. 7, comma 4, L. R. 10/2002

Comma 2 sostituito da art. 7, comma 4, L. R. 10/2002

Comma 3 sostituito da art. 7, comma 4, L. R. 10/2002

Articolo sostituito da art. 9, comma 5, L. R. 20/2002

10  Rubrica dell'articolo modificata da art. 2, comma 16, L. R. 34/2002

11  Parole sostituite al comma 1 da art. 2, comma 16, L. R. 34/2002

12  Comma 1 sostituito da art. 16, comma 1, L. R. 4/2004

13  Articolo abrogato, ai sensi dell'art. 3, comma 8, L.R. 18/1996, dall'art. 40 del D.P.Reg. 0277/Pres. dd. 27 agosto 2004 (B.U.R. 10/9/2004, S.S. n. 18). Le disposizioni di cui al presente articolo continuano tuttavia ad applicarsi, in quanto compatibili, al Consiglio regionale. Gli incarichi gia' conferiti presso l'Amministrazione e gli Enti regionali, in esecuzione del presente articolo, cessano alla data del 25.09.2004, come stabilito dall'art. 39 del sopraccitato Decreto presidenziale.

14  A decorrere dal 6 luglio 2005, le disposizioni di cui al presente articolo cessano di applicarsi al Consiglio regionale, per effetto dell'approvazione, ai sensi dell'art. 3, comma 8, L.R. 18/1996, con deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 142 del 16 giugno 2005, del Regolamento di organizzazione degli Uffici del Consiglio regionale (B.U.R. 6/7/2005, S.S. n. 12).

Art. 50

( ABROGATO )

(2)

Note:

Abrogato il comma 4, ai sensi dell'art. 3, comma 8, L.R. 18/1996, dall'art. 40 del D.P.Reg. 0277/Pres. dd. 27 agosto 2004 (B.U.R. 10/9/2004, S.S. n. 18).

Articolo abrogato da art. 54, comma 1, lettera dd), L. R. 18/2016 , con effetto dall'1/6/2017, come previsto dall'art. 59, c. 1, della medesima L.R. 18/2016.

Art. 50 bis

( ABROGATO )

(1)(2)

Note:

Articolo aggiunto da art. 17, comma 1, L. R. 4/2004

Articolo abrogato, ai sensi dell'art. 3, comma 8, L.R. 18/1996, dall'art. 40 del D.P.Reg. 0277/Pres. dd. 27 agosto 2004 (B.U.R. 10/9/2004, S.S. n. 18).

Art. 51

(Funzioni ed attribuzioni del Direttore centrale)

(5)

1.

( ABROGATO )

(2)(3)(6)

1 bis. Il Direttore centrale preposto al segretariato generale segue lo svolgimento dei lavori della Giunta e ne cura la verbalizzazione degli atti. Con suo provvedimento è individuato il dirigente che lo sostituisce nella predetta attività in caso di assenza o impedimento. Vigila sulla promulgazione delle leggi e sull'emanazione dei regolamenti, assicurandone la pubblicazione e l'inserimento nella raccolta ufficiale. Funge da ufficiale rogante per gli atti e i contratti della Regione e, a richiesta degli enti regionali, può svolgere dette funzioni anche per conto degli stessi; il Presidente della Regione nomina i funzionari che possono sostituirlo quali ufficiali roganti aggiunti.

(7)

2.

( ABROGATO )

(1)(4)

Note:

Parole aggiunte al comma 2 da art. 39, comma 1, L. R. 31/1996

Parole sostituite al comma 1 da art. 28, comma 1, L. R. 31/1997

Abrogato il comma 1, ai sensi dell'art. 3, comma 8, L.R. 18/1996, dall'art. 40 del D.P.Reg. 0277/Pres. dd. 27 agosto 2004 (B.U.R. 10/9/2004, S.S. n. 18).

Abrogato il comma 2, ai sensi dell'art. 3, comma 8, L.R. 18/1996, dall'art. 40 del D.P.Reg. 0277/Pres. dd. 27 agosto 2004 (B.U.R. 10/9/2004, S.S. n. 18).

Rubrica dell'articolo modificata da art. 18, comma 1, L. R. 4/2004

Parole sostituite al comma 1 da art. 18, comma 1, L. R. 4/2004

Comma 1 bis aggiunto da art. 18, comma 1, L. R. 4/2004

Art. 51 bis

( ABROGATO )

(1)(2)

Note:

Articolo aggiunto da art. 19, comma 1, L. R. 4/2004

Articolo abrogato, ai sensi dell'art. 3, comma 8, L.R. 18/1996, dall'art. 40 del D.P.Reg. 0277/Pres. dd. 27 agosto 2004 (B.U.R. 10/9/2004, S.S. n. 18).

Art. 52

( ABROGATO )

(6)(24)(25)

Note:

Parole sostituite al comma 1 da art. 39, comma 2, L. R. 31/1996

Comma 3 sostituito da art. 39, comma 3, L. R. 31/1996

Comma 3 bis aggiunto da art. 39, comma 3, L. R. 31/1996

Parole aggiunte al comma 4 da art. 39, comma 4, L. R. 31/1996

Parole aggiunte al comma 3 da art. 5, comma 6, L. R. 10/1997 con effetto, ex articolo 32 della medesima legge, dall' 1 gennaio 1997.

Rinviata l' entrata in vigore della modifica, prevista dall' articolo 5 della L.R. 10/97, all' 11 settembre 1997, come disposto dall' articolo 32 della medesima L.R. 10/97, integrato dall' articolo 35 della L.R. 31/97.

Comma 2 bis aggiunto da art. 5, comma 1, L. R. 23/1997

Parole aggiunte al comma 1 da art. 47, comma 1, L. R. 31/1997

Comma 3 bis sostituito da art. 8, comma 95, L. R. 2/2000

10  Parole aggiunte al comma 3 da art. 8, comma 45, L. R. 4/2001

11  Comma 3 ter aggiunto da art. 7, comma 28, L. R. 23/2001

12  Comma 3 quater aggiunto da art. 12, comma 3, L. R. 2/2002

13  Parole aggiunte al comma 3 da art. 20, comma 3, L. R. 10/2002 ; peraltro tale aggiunta deve ritenersi sostitutiva di quella operata dall'art. 8, comma 45, L.R. 4/2001 in quanto di identico contenuto.

14  Parole aggiunte al comma 3 quater da art. 23, comma 9, L. R. 12/2003

15  Parole sostituite al comma 1 da art. 20, comma 1, L. R. 4/2004

16  Comma 3 sostituito da art. 20, comma 1, L. R. 4/2004

17  Comma 3 bis abrogato da art. 20, comma 1, L. R. 4/2004

18  Comma 3 ter abrogato da art. 20, comma 1, L. R. 4/2004

19  Abrogato il comma 1, ai sensi dell'art. 3, comma 8, L.R. 18/1996, dall'art. 40 del D.P.Reg. 0277/Pres. dd. 27 agosto 2004 (B.U.R. 10/9/2004, S.S. n. 18). Le disposizioni di cui al comma 1 continuano tuttavia ad applicarsi, in quanto compatibili, ai dirigenti del Consiglio regionale.

20  Abrogato il comma 2, ai sensi dell'art. 3, comma 8, L.R. 18/1996, dall'art. 40 del D.P.Reg. 0277/Pres. dd. 27 agosto 2004 (B.U.R. 10/9/2004, S.S. n. 18). Le disposizioni di cui al comma 2 continuano tuttavia ad applicarsi, in quanto compatibili, ai dirigenti del Consiglio regionale.

21  Abrogato il comma 2 bis, ai sensi dell'art. 3, comma 8, L.R. 18/1996, dall'art. 40 del D.P.Reg. 0277/Pres. dd. 27 agosto 2004 (B.U.R. 10/9/2004, S.S. n. 18). Le disposizioni di cui al comma 2 bis continuano tuttavia ad applicarsi, in quanto compatibili, ai dirigenti del Consiglio regionale.

22  Abrogato il comma 3, ai sensi dell'art. 3, comma 8, L.R. 18/1996, dall'art. 40 del D.P.Reg. 0277/Pres. dd. 27 agosto 2004 (B.U.R. 10/9/2004, S.S. n. 18). Le disposizioni di cui al comma 3 continuano tuttavia ad applicarsi, in quanto compatibili, ai dirigenti del Consiglio regionale.

23  Abrogato il comma 4, ai sensi dell'art. 3, comma 8, L.R. 18/1996, dall'art. 40 del D.P.Reg. 0277/Pres. dd. 27 agosto 2004 (B.U.R. 10/9/2004, S.S. n. 18). Le disposizioni di cui al comma 4 continuano tuttavia ad applicarsi, in quanto compatibili, ai dirigenti del Consiglio regionale.

24  A decorrere dal 6 luglio 2005, le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 2 bis, 3 e 4 cessano di applicarsi ai dirigenti del Consiglio regionale, per effetto dell'approvazione, ai sensi dell'art. 3, comma 8, L.R. 18/1996, con deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 142 del 16 giugno 2005, del Regolamento di organizzazione degli Uffici del Consiglio regionale (B.U.R. 6/7/2005, S.S. n. 12).

25  Articolo abrogato da art. 1, comma 4, L. R. 33/2015 , per effetto dell'abrogazione del residuo comma 3 quater.

Art. 53

( ABROGATO )

(1)(2)

Note:

Articolo abrogato, ai sensi dell'art. 3, comma 8, L.R. 18/1996, dall'art. 40 del D.P.Reg. 0277/Pres. dd. 27 agosto 2004 (B.U.R. 10/9/2004, S.S. n. 18).

Articolo sostituito da art. 21, comma 1, L. R. 4/2004

Art. 54

( ABROGATO )

(1)

Note:

Articolo abrogato da art. 27, comma 1, L. R. 4/2004

Art. 55

( ABROGATO )

(1)

Note:

Articolo abrogato, ai sensi dell'art. 3, comma 8, L.R. 18/1996, dall'art. 40 del D.P.Reg. 0277/Pres. dd. 27 agosto 2004 (B.U.R. 10/9/2004, S.S. n. 18).

Art. 56

( ABROGATO )

(1)(2)(3)(6)(8)(9)

Note:

Articolo sostituito da art. 2, comma 24, L. R. 10/2001

Articolo sostituito da art. 7, comma 5, L. R. 10/2002

Articolo sostituito da art. 22, comma 1, L. R. 4/2004

Comma 5 sostituito da art. 5, comma 1, L. R. 8/2005

Comma 4 abrogato, a decorrere dall'1 settembre 2008, a seguito di quanto disposto, ai sensi dell'art. 3, comma 8 della presente legge, dall'art. 31, comma 1, lett. a) del DPReg. 8/8/2008, n. 209, recante "Modifiche al Regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli Enti regionali" (B.U.R. 20/8/2008, n. 34).

Articolo sostituito da art. 13, comma 43, L. R. 24/2009

Vedi la disciplina transitoria del comma 7, stabilita da art. 13, comma 44, L. R. 24/2009

Vedi la disciplina transitoria dell'articolo, stabilita da art. 6, comma 8, L. R. 16/2010

Articolo abrogato da art. 54, comma 1, lettera dd), L. R. 18/2016 , con effetto dall'1/6/2017, come previsto dall'art. 59, c. 1, della medesima L.R. 18/2016.

Art. 57

( ABROGATO )

(2)

Note:

Abrogato il comma 3, ai sensi dell'art. 3, comma 8, L.R. 18/1996, dall'art. 40 del D.P.Reg. 0277/Pres. dd. 27 agosto 2004 (B.U.R. 10/9/2004, S.S. n. 18).

Articolo abrogato da art. 54, comma 1, lettera dd), L. R. 18/2016 , con effetto dall'1/6/2017, come previsto dall'art. 59, c. 1, della medesima L.R. 18/2016.