Legge regionale 27 marzo 1996 , n. 18 - TESTO VIGENTE dal 11/07/2023

Riforma dell'impiego regionale in attuazione dei principi fondamentali di riforma economico sociale desumibili dalla legge 23 ottobre 1992, n. 421.

Art. 96

(Sostituzione dell'articolo 6 della legge regionale 17/1992)

1. L'articolo 6 della legge regionale 17/1992 è sostituito dal seguente:

<< Art. 6

1. La determinazione delle materie d'esame e della corrispondenza tra profilo professionale di provenienza e profilo professionale di accesso, dei titoli di studio o degli attestati richiesti con riferimento ai profili professionali messi a concorso, nonché della composizione delle commissioni giudicatrici, avviene mediante decreto del Presidente della Giunta regionale o dell'Assessore delegato all'organizzazione ed al personale, su conforme deliberazione della Giunta regionale, previa informazione alle organizzazioni sindacali. >>.