Legge regionale 27 marzo 1996 , n. 18 - TESTO VIGENTE dal 11/07/2023

Riforma dell'impiego regionale in attuazione dei principi fondamentali di riforma economico sociale desumibili dalla legge 23 ottobre 1992, n. 421.

Art. 49

( ABROGATO )

(1)(9)(10)(13)(14)

Note:

Integrata la disciplina dell'articolo da art. 8, comma 2, L. R. 1/2000

Parole sostituite al comma 1 da art. 8, comma 1, L. R. 1/2000

Comma 1 sostituito da art. 2, comma 23, L. R. 10/2001

Comma 2 sostituito da art. 2, comma 23, L. R. 10/2001

Comma 3 sostituito da art. 2, comma 23, L. R. 10/2001

Comma 1 sostituito da art. 7, comma 4, L. R. 10/2002

Comma 2 sostituito da art. 7, comma 4, L. R. 10/2002

Comma 3 sostituito da art. 7, comma 4, L. R. 10/2002

Articolo sostituito da art. 9, comma 5, L. R. 20/2002

10  Rubrica dell'articolo modificata da art. 2, comma 16, L. R. 34/2002

11  Parole sostituite al comma 1 da art. 2, comma 16, L. R. 34/2002

12  Comma 1 sostituito da art. 16, comma 1, L. R. 4/2004

13  Articolo abrogato, ai sensi dell'art. 3, comma 8, L.R. 18/1996, dall'art. 40 del D.P.Reg. 0277/Pres. dd. 27 agosto 2004 (B.U.R. 10/9/2004, S.S. n. 18). Le disposizioni di cui al presente articolo continuano tuttavia ad applicarsi, in quanto compatibili, al Consiglio regionale. Gli incarichi gia' conferiti presso l'Amministrazione e gli Enti regionali, in esecuzione del presente articolo, cessano alla data del 25.09.2004, come stabilito dall'art. 39 del sopraccitato Decreto presidenziale.

14  A decorrere dal 6 luglio 2005, le disposizioni di cui al presente articolo cessano di applicarsi al Consiglio regionale, per effetto dell'approvazione, ai sensi dell'art. 3, comma 8, L.R. 18/1996, con deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 142 del 16 giugno 2005, del Regolamento di organizzazione degli Uffici del Consiglio regionale (B.U.R. 6/7/2005, S.S. n. 12).