Art. 61
( ABROGATO )
Note:
1 Articolo abrogato da art. 54, comma 1, lettera dd), L. R. 18/2016 , con effetto dall'1/6/2017, come previsto dall'art. 59, c. 1, della medesima L.R. 18/2016.
Art. 62
( ABROGATO )
Note:
1 Comma 5 bis aggiunto da art. 2, comma 3, L. R. 29/1997
2 Comma 1 sostituito da art. 3, comma 1, L. R. 31/1997
3 Integrata la disciplina del comma 1 da art. 3, comma 2, L. R. 31/1997
4 Integrata la disciplina del comma 1 da art. 20, comma 1, L. R. 3/1998 , con effetto, ex articolo 33 della medesima legge, dall' 1 gennaio 1998.
5 Articolo abrogato da art. 54, comma 1, lettera dd), L. R. 18/2016 , con effetto dall'1/6/2017, come previsto dall'art. 59, c. 1, della medesima L.R. 18/2016.
Art. 63
( ABROGATO )
Note:
1 Articolo abrogato da art. 54, comma 1, lettera dd), L. R. 18/2016 , con effetto dall'1/6/2017, come previsto dall'art. 59, c. 1, della medesima L.R. 18/2016.
Art. 64
(Aspettative e permessi sindacali)
1. Al fine del contenimento, della trasparenza e della razionalizzazione delle aspettative e dei permessi sindacali, la contrattazione collettiva ne determina i limiti massimi in un apposito accordo, stipulato tra il Direttore regionale dell'organizzazione e del personale e le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, da recepire con decreto del Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta medesima.
2. I limiti di cui al comma 1 devono essere determinati tenendo conto della consistenza numerica del personale nel suo complesso e del personale iscritto alle organizzazioni sindacali.
3. Alla ripartizione delle aspettative sindacali tra le confederazioni e le organizzazioni sindacali aventi titolo provvede, in proporzione alla rappresentativitą delle medesime accertata ai sensi dell'articolo 61, il Direttore regionale dell'organizzazione e del personale, sentite le organizzazioni sindacali interessate.
4. Decorsi centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono abrogate le disposizioni che regolano attualmente la gestione e la fruizione delle aspettative e dei permessi sindacali. Con l'accordo di cui al comma 1 sono anche definiti tempi e modalitą per l'applicazione della
legge 300/1970, e successive modificazioni, in materia di aspettative e permessi sindacali.
Note:
1 Integrata la disciplina del comma 4 da art. 1, comma 1, L. R. 4/1997
Art. 65
(Norma transitoria)
1. Tutte le disposizioni contenenti istituti che prevedono la corresponsione al personale regionale ed a quello in posizione di comando di assegni, compensi, indennitą, emolumenti e trattamenti comunque denominati, sia di carattere fisso che accessorio, rimangono in vigore qualora non espressamente abrogate dalla presente legge o dai successivi contratti.
2. I provvedimenti autorizzativi dei contratti collettivi con le organizzazioni sindacali nelle materie di cui all'articolo 4 possono modificare l'attuale disciplina in materia.