Legge regionale 27 marzo 1996, n. 18 - TESTO VIGENTE dal 11/07/2023
Riforma dell'impiego regionale in attuazione dei principi fondamentali di riforma economico sociale desumibili dalla legge 23 ottobre 1992, n. 421.
Art. 66
(Funzioni di indirizzo politico e di gestione)
1.
Gli organi collegiali di amministrazione degli Enti regionali di cui all'
articolo 199 della legge regionale 7/1988
, come da ultimo sostituito dall'
articolo 35, comma 1, della legge regionale 18/1993
, esercitano, ai sensi dell'articolo 6, le funzioni di indirizzo politico loro attribuite dalle leggi istitutive degli Enti medesimi.
2.
I Direttori degli Enti di cui al comma 1 e i Direttori dei Servizi nei quali essi sono articolati esercitano rispettivamente le funzioni di cui agli articoli 51 e 52.