Legge regionale 27 marzo 1996, n. 18 - TESTO VIGENTE dal 24/11/2022

Riforma dell'impiego regionale in attuazione dei principi fondamentali di riforma economico sociale desumibili dalla legge 23 ottobre 1992, n. 421.
Art. 58

( ABROGATO )

Note:
1Modificata la rubrica della partizione di cui fa parte l'art. 58 da art. 11, comma 1, L. R. 1/2000
2Articolo sostituito da art. 9, comma 1, L. R. 1/2000
3Il Consiglio di amministrazione del personale, gia' costituito ai sensi del presente articolo, rimane in carica ai soli fini dell' ultimazione delle procedure di cui al Capo III della legge regionale 7 marzo 1990, n. 11, come previsto dall' articolo 11 della L.R. 1/2000.
4Parole aggiunte al comma 1 da art. 2, comma 16, L. R. 10/2001
5Parole sostituite al comma 1 da art. 2, comma 16, L. R. 10/2001
6Parole aggiunte al comma 1 da art. 6, comma 5, L. R. 10/2002
7Parole sostituite al comma 1 da art. 6, comma 5, L. R. 10/2002
8Articolo abrogato, ai sensi dell'art. 3, comma 8, L.R. 18/1996, dall'art. 40 del D.P.Reg. 0277/Pres. dd. 27 agosto 2004 (B.U.R. 10/9/2004, S.S. n. 18).