Legge regionale 27 marzo 1996, n. 18 - TESTO VIGENTE dal 11/07/2023

Riforma dell'impiego regionale in attuazione dei principi fondamentali di riforma economico sociale desumibili dalla legge 23 ottobre 1992, n. 421.
Art. 47 bis

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo aggiunto da art. 9, comma 2, L. R. 20/2002
2 Comma 3 bis aggiunto da art. 6, comma 1, L. R. 12/2003
3 Parole sostituite al comma 6 da art. 6, comma 1, L. R. 12/2003
4 Rubrica dell'articolo modificata da art. 13, comma 1, L. R. 4/2004
5 Parole sostituite al comma 1 da art. 13, comma 1, L. R. 4/2004
6 Parole soppresse al comma 8 da art. 13, comma 1, L. R. 4/2004
7 Parole aggiunte al comma 3 da art. 11, comma 5, L. R. 17/2004
8 Articolo abrogato, ai sensi dell'art. 3, comma 8, L.R. 18/1996, dall'art. 40 del D.P.Reg. 0277/Pres. dd. 27 agosto 2004 (B.U.R. 10/9/2004, S.S. n. 18). Le disposizioni di cui al presente articolo continuano tuttavia ad applicarsi, in quanto compatibili, ai dirigenti del Consiglio regionale. Gli incarichi gia' conferiti presso l'Amministrazione e gli Enti regionali, in esecuzione del presente articolo alla data del 25.09.2004, sono confermati, secondo le corrispondenti denominazioni, sino alla naturale scadenza, salvo eventuali risoluzioni anticipate, come stabilito dall'art. 39 del sopraccitato Decreto presidenziale.
9 A decorrere dal 6 luglio 2005, le disposizioni di cui al presente articolo cessano di applicarsi ai dirigenti del Consiglio regionale, per effetto dell'approvazione, ai sensi dell'art. 3, comma 8, L.R. 18/1996, con deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 142 del 16 giugno 2005, del Regolamento di organizzazione degli Uffici del Consiglio regionale (B.U.R. 6/7/2005, S.S. n. 12).