Art. 43 bis
1. In caso di accertata assoluta e permanente inidoneitā a svolgere qualunque proficuo lavoro, il dipendente č dispensato dal servizio secondo la disciplina previdenziale prevista dall'Istituto nazionale previdenza dipendenti amministrazione pubblica (INPDAP) - Casse pensioni dipendenti degli enti locali (CPDEL).
Note:
1 Articolo aggiunto da art. 1, comma 4, L. R. 34/2002