Legge regionale 27 marzo 1996, n. 18 - TESTO VIGENTE dal 11/07/2023

Riforma dell'impiego regionale in attuazione dei principi fondamentali di riforma economico sociale desumibili dalla legge 23 ottobre 1992, n. 421.
Art. 3 bis
1. La Regione individua la struttura organizzativa e i meccanismi operativi più adeguati al perseguimento delle finalità istituzionali. Essi sono informati alla massima flessibilità e sono soggetti alla continua revisione necessaria a garantire che l'Amministrazione regionale possa rispondere in modo adeguato e tempestivo al proprio mutevole contesto di riferimento, ottimizzare l'impiego delle risorse disponibili, creare condizioni interne di funzionamento che valorizzino, motivino e riconoscano il contributo delle risorse umane, nonché assicurare il collegamento delle attività degli uffici, adeguandosi al dovere di comunicazione interna ed esterna, e interconnessione mediante sistemi informatici e statistici pubblici.
Note:
1 Articolo aggiunto da art. 2, comma 13, L. R. 10/2001
2 Articolo aggiunto da art. 6, comma 2, L. R. 10/2002 ; peraltro tale aggiunta deve ritenersi sostitutiva di quella operata dall'art. 2, comma 13, L.R. 10/2002 in quanto di identico contenuto.
3 Articolo sostituito da art. 7, comma 1, L. R. 4/2004