<< Art. 4
1. Le commissioni giudicatrici dei concorsi pubblici e delle selezioni sono composte esclusivamente da esperti nelle materie d'esame scelti tra dipendenti regionali con qualifica funzionale non inferiore a quella d'accesso e fra estranei all'Amministrazione regionale.
2. Non possono far parte delle commissioni giudicatrici di cui al comma 1 coloro che siano componenti degli organi di direzione politica, dell'Amministrazione regionale e degli Enti regionali o strumentali della Regione, che ricoprano cariche politiche elettive e che siano membri di organismi direttivi sindacali o designati dalle confederazioni sindacali o dalle associazioni professionali. >>.