Art. 27
(Infermità per causa di servizio)
1. Ai fini dell'accertamento dell'eventuale dipendenza da causa di servizio di infermità o lesioni contratte o subite per eventi riconducibili all'attività di servizio prestata nonché ai fini della liquidazione dell'eventuale equo indennizzo, trova applicazione la normativa dello Stato vigente in materia.
2. La disposizione di cui al comma 1 si applica con riferimento alle domande presentate in data successiva a quella di entrata in vigore della presente legge.