Art. 10
1. Il dipendente regionale non può esercitare attività commerciali, industriali o professionali, ovvero assumere impieghi alle dipendenze di soggetti pubblici o privati; tale divieto non opera, previa verifica della relativa compatibilità, per i dipendenti con rapporto di lavoro a tempo parziale con prestazione lavorativa non superiore al 50 per cento di quella a tempo pieno.
2. Su richiesta dell'interessato il Direttore regionale dell'organizzazione e del personale può autorizzare l'accettazione di incarichi temporanei ed occasionali a favore di soggetti pubblici o privati, ovvero l'assunzione di cariche in società non aventi fini di lucro. L'autorizzazione viene concessa dopo avere verificato la compatibilità con gli obblighi derivanti dal rapporto di servizio con la Regione e sempre che non ostino ragioni di opportunità particolarmente in relazione all'esigenza di assicurare la trasparenza dell'operato dell'Amministrazione. Quando la richiesta sia presentata da un Direttore regionale o equiparato l'autorizzazione viene concessa dal Direttore generale.
3.
A tal fine la Giunta regionale provvede a:
a) determinare criteri oggettivi ai quali attenersi nell'autorizzare l'espletamento di incarichi o l'esercizio delle cariche di cui al comma 2;
b) individuare le tipologie di incarichi che, per le loro caratteristiche, si intendono autorizzati decorso un determinato lasso di tempo dalla domanda senza che sia intervenuto un provvedimento di diniego o una richiesta di ulteriori elementi di valutazione.
4. Il Direttore regionale dell'organizzazione e del personale o, nel caso di Direttore regionale o equiparato, il Direttore generale, diffida il dipendente che svolga un'attività non autorizzata ad eliminare tale situazione fissandogli un termine a pena di decadenza dall'impiego. È peraltro fatta salva - pur rimossa la situazione di incompatibilità - l'applicazione di eventuali sanzioni disciplinari.
6. Le disposizioni del presente articolo non si applicano qualora il dipendente regionale sia chiamato a ricoprire incarichi o cariche su designazione o nomina della Regione.
6 bis. Al personale del Corpo forestale regionale che sia componente dell'organo esecutivo di un ente locale della Regione non può essere conferito l'incarico di coordinatore e di coordinatore sostituto di struttura stabile di livello inferiore al Servizio, avente funzioni di vigilanza, che operi nell'ambito territoriale dell'ente locale medesimo. Al personale regionale che sia componente dell'organo esecutivo di un ente locale della Regione non può essere conferito l'incarico di direttore del Servizio competente in materia di Corpo forestale regionale.
8. Sino all'attuazione degli adempimenti di cui al comma 3 continua a trovare applicazione la normativa vigente.
Note:
1 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 7 ter, comma 1, L. R. 52/1980, sino ad avvenuta modifica del citato articolo ad opera di art. 11, comma 1, L. R. 2/2015
2 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 43, comma 1, L. R. 31/1997
3 Parole aggiunte al comma 1 da art. 5, comma 1, L. R. 8/2005
4 Comma 6 bis aggiunto da art. 11, comma 1, L. R. 26/2012
5 Parole sostituite al comma 2 da art. 1, comma 1, lettera a), L. R. 11/2023
6 Parole sostituite al comma 4 da art. 1, comma 1, lettera b), L. R. 11/2023
7 Comma 5 abrogato da art. 1, comma 1, lettera c), L. R. 11/2023