Dopo il
comma 2 dell'articolo 16 della legge regionale 35/1995, sono aggiunti i seguenti commi:
<< 2 bis. Le convenzioni di cui all'articolo 12, comma 2, finalizzate all'attuazione di interventi contributivi su operazioni di finanziamento, sono stipulate dall'ERSA con banche singole o in "pool" che rispondano ai requisiti tecnico-organizzativi fissati con deliberazione del Consiglio di amministrazione dell'ERSA medesimo.
2 ter. Alle banche convenzionate di cui al comma 2 bis sono affidate le attivitą di verifica e di accertamento previste dall'articolo 9, comma 1 bis, fatti salvi i poteri di controllo dell'ERSA. >>.