Art. 34
(Estensione dell'applicazione dell'articolo 70 della legge
regionale 55/1986)
2. Per le finalità di cui al comma 1 l'Amministrazione regionale è autorizzata a disporre l'apertura di credito a favore dei legali rappresentanti degli enti interessati anche in deroga alle norme vigenti per quanto attiene ai limiti di oggetto ed importo.