Legge regionale 25 marzo 1996, n. 16 - TESTO VIGENTE dal 07/12/2017

Ulteriori disposizioni procedurali e norme modificative di varie leggi regionali.
Art. 23
2. All'articolo 2, primo comma, lettera a) della legge regionale 16/1967, le parole << 50 per cento o del 60 per cento se destinati rispettivamente alle stazioni di monta naturale ed ai centri di fecondazione artificiale >> sono sostituite dalle parole << 40 per cento >>.
4. All'articolo 9, primo comma della legge regionale 16/1967, sono aggiunte, in fine, le parole << nella misura massima del 50 per cento delle spese ammissibili >>.
7. All'articolo 18, comma 2, della legge regionale 32/1995, sono abrogate le parole << e l'utilizzazione >>.
8. La lettera g) del primo comma dell'articolo 5 della legge regionale 20 novembre 1982, n. 80 e successive modificazioni ed integrazioni, è sostituita dalla seguente:
<< g) mutui per la formazione e l'ampliamento di aziende familiari diretto-coltivatrici, entro il limite di spesa di lire 300 milioni, purché compatibili con un piano di miglioramento aziendale economico e produttivo; >>.

Note:
1 Le disposizioni del presente articolo sono state comunicate alla Commissione delle Comunità Europee per il relativo esame.
2 Il comunicato relativo all' esame dei commi 5 e 8 del presente articolo da parte della Commissione delle Comunita' Europee e' stato pubblicato sul B.U.R. n. 39 del 24 settembre 1997. La Commissione si riserva la valutazione dei rimanenti commi.
3 Comma 5 abrogato da art. 1, comma 1, L. R. 11/2010