<< Art. 3
(Compensazione delle altezze)
1. Per il recupero o la ristrutturazione di edifici esistenti nel caso di altezze non uniformi, le stesse possono essere compensate purché non siano in alcun punto inferiori a metri 1,50 nei vani abitabili e a metri 1,30 nei vani accessori e purché l'altezza media dei vani abitabili non sia inferiore a metri 2,20.
2. Con la compensazione delle altezze, il volume del vano abitabile non può essere inferiore a quello determinato dalla superficie minima dello stesso moltiplicata per l'altezza minima consentita dall'articolo 2. >>.