Legge regionale 22 marzo 1996 , n. 15 - TESTO VIGENTE dal 04/09/2014

Norme per la tutela e la promozione della lingua e della cultura friulane e istituzione del servizio per le lingue regionali e minoritarie.

Art. 11 bis

(Statuti degli Enti locali)

(1)

1. Ai sensi e con i limiti dell'articolo 13, comma 2, del decreto legislativo 2 gennaio 1997, n. 9, gli Statuti dei Comuni, delle Province, e degli altri Enti locali dotati di autonomia statutaria, possono dettare norme per la tutela e lo sviluppo della lingua friulana in armonia con i principi e le disposizioni della presente legge.

2.

( ABROGATO )

(2)

Note:

Articolo aggiunto da art. 124, comma 3, L. R. 13/1998

Comma 2 abrogato da art. 33, comma 1, L. R. 29/2007