Legge regionale 22 marzo 1996, n. 15 - TESTO VIGENTE dal 04/09/2014

Norme per la tutela e la promozione della lingua e della cultura friulane e istituzione del servizio per le lingue regionali e minoritarie.
Art. 7
 (Attivitā scientifiche)
1. La Regione riconosce nell'Universitā degli studi di Udine, istituita ai sensi dell'articolo 26 della legge 8 agosto 1977, n. 546, allo scopo di contribuire al progresso civile, sociale ed economico del Friuli e di divenire organico strumento di sviluppo e di rinnovamento dei filoni originari della cultura, della lingua, delle tradizioni e della storia del Friuli, la sede primaria dell'attivitā di ricerca e di alta formazione in tema di lingua e cultura del Friuli e delle condizioni linguistiche del territorio friulano.
2. A tal fine la Regione favorisce, nel rispetto del disposto di cui all'articolo 8 della legge 19 novembre 1990, n. 341, l'attivitā di ricerca, di insegnamento e di formazione di ricercatori sulla lingua e la cultura del Friuli mediante:
a) il sostegno a ricerche finalizzate alla conoscenza delle condizioni strutturali ed evolutive del gruppo linguistico friulano e degli affini gruppi ladini;
b) l'attivazione di corsi ufficiali o integrativi presso le Facoltā dell'Universitā di Udine mediante contratti di insegnamento;
c) la concessione di borse di studio e di ricerca e l'istituzione di corsi di dottorato di ricerca;
d) la pubblicazione di collane scientifiche atte a favorire la conoscenza delle attivitā di ricerca;
e) l'attivazione di corsi sulla lingua e cultura del Friuli in Universitā di altri Paesi sulla base di apposite convenzioni con l'Universitā di Udine.

3. Tali attivitā vengono svolte dall'Universitā di Udine con le strutture contemplate dal suo Statuto per la valorizzazione della lingua e della cultura friulane.
Note:
1 Comma 4 sostituito da art. 6, comma 63, L. R. 4/2001