Art. 29
(Programmi televisivi in lingua friulana)
1. L'Amministrazione regionale č autorizzata a stipulare una convenzione con la RAI-Radiotelevisione italiana per la realizzazione di programmi televisivi in lingua friulana da inserirsi nel palinsesto di una rete regionale.
2. L'Amministrazione regionale č, altresė, autorizzata a stipulare convenzioni con emittenti radiofoniche o televisive private per la realizzazione di programmi radiofonici o televisivi in lingua friulana.
Note:
1Comma 2 sostituito da art. 124, comma 13, L. R. 13/1998