Art. 14
(Uso della grafia ufficiale friulana)
4. L'Amministrazione regionale č autorizzata a rimborsare, con le modalitā e i limiti di cui all'articolo 1 della legge regionale 14 marzo 1973, n. 20, agli Enti locali territoriali e ai loro Consorzi le spese sostenute per l'acquisto, la posa in opera e la manutenzione di tabelle soddisfacenti ai requisiti di cui al comma 3.
4 bis. Le domande per ottenere il rimborso previsto dal comma 4 devono pervenire alla struttura regionale competente in materia di autonomie locali, entro il termine del 31 gennaio, corredate dell'attestazione, resa dal funzionario responsabile del procedimento, che la grafia usata nei cartelli indicatori č quella ufficiale, adottata ai sensi dell'articolo 13.
Note:
1 Parole sostituite al comma 4 da art. 57, comma 1, L. R. 9/1999
2 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 1, comma 10, L. R. 13/2000, sino ad avvenuta modifica del citato articolo ad opera di art. 10, comma 6, L. R. 28/2018
3 Comma 4 bis aggiunto da art. 17, comma 5, L. R. 17/2004
4 Comma 1 abrogato da art. 33, comma 1, L. R. 29/2007
5 Comma 2 abrogato da art. 33, comma 1, L. R. 29/2007
6 Comma 3 abrogato da art. 33, comma 1, L. R. 29/2007