Art. 14
(Uso della grafia ufficiale friulana)
4. L'Amministrazione regionale č autorizzata a rimborsare, con le modalitā e i limiti di cui all'articolo 1 della legge regionale 14 marzo 1973, n. 20, agli Enti locali territoriali e ai loro Consorzi le spese sostenute per l'acquisto, la posa in opera e la manutenzione di tabelle soddisfacenti ai requisiti di cui al comma 3.
4 bis. Le domande per ottenere il rimborso previsto dal comma 4 devono pervenire alla struttura regionale competente in materia di autonomie locali, entro il termine del 31 gennaio, corredate dell'attestazione, resa dal funzionario responsabile del procedimento, che la grafia usata nei cartelli indicatori č quella ufficiale, adottata ai sensi dell'articolo 13.
Note:
1Parole sostituite al comma 4 da art. 57, comma 1, L. R. 9/1999
2Integrata la disciplina dell'articolo da art. 1, comma 10, L. R. 13/2000, sino ad avvenuta modifica del citato articolo ad opera di art. 10, comma 6, L. R. 28/2018
3Comma 4 bis aggiunto da art. 17, comma 5, L. R. 17/2004
4Comma 1 abrogato da art. 33, comma 1, L. R. 29/2007
5Comma 2 abrogato da art. 33, comma 1, L. R. 29/2007
6Comma 3 abrogato da art. 33, comma 1, L. R. 29/2007