Art. 11 bis
(Statuti degli Enti locali)
1. Ai sensi e con i limiti dell'articolo 13, comma 2, del decreto legislativo 2 gennaio 1997, n. 9, gli Statuti dei Comuni, delle Province, e degli altri Enti locali dotati di autonomia statutaria, possono dettare norme per la tutela e lo sviluppo della lingua friulana in armonia con i principi e le disposizioni della presente legge.
Note:
1 Articolo aggiunto da art. 124, comma 3, L. R. 13/1998
2 Comma 2 abrogato da art. 33, comma 1, L. R. 29/2007