Legge regionale 09 febbraio 1996, n. 11 - TESTO VIGENTE dal 22/10/2020

Disposizioni procedurali e norme modificative di varie leggi regionali.
Art. 6
1. Al fine di favorire l'inserimento di operatori privati e di enti pubblici nella gestione aeroportuale, nel testo dell'articolo 3, comma 1, della legge regionale 15 maggio 1995, n. 21:
a) alla lettera a), le parole << con una quota di maggioranza riservata al Consorzio per l'Aeroporto del Friuli-Venezia Giulia >> sono sostituite dalle parole << con quota di maggioranza riservata alla Regione autonoma Friuli- Venezia Giulia, la quale si riserva in seguito la cessione, totale o parziale, della sua partecipazione a terzi operatori privati o ad enti pubblici >>;
b) alla lettera b), la parola << suddetto >> è sostituita dalle parole << per l'Aeroporto del Friuli-Venezia Giulia >>.