Art. 4
(Supporto della Regione all'Iniziativa Centro Europea)
1. Nell'ambito dell'azione promozionale rivolta a valorizzare la vocazione internazionale del Friuli-Venezia Giulia quale regione frontaliera dell'Unione Europea, secondo le finalità indicate dall'
articolo 1 della legge 9 gennaio 1991, n. 19, l'Amministrazione regionale è autorizzata a sostenere direttamente gli oneri necessari a fornire supporto logistico, organizzativo e tecnico alle attività che gli organismi e i gruppi di lavoro dell'<< Iniziativa Centro Europea >> svolgono nel territorio del Friuli-Venezia Giulia.
2. Nell'azione di supporto di cui al comma 1 si intendono ricomprese l'assunzione degli oneri necessari ad assicurare la disponibilità e l'uso di locali, beni mobili, attrezzature ed altri materiali di funzionamento, nonché la collaborazione diretta del personale regionale operante nelle strutture della Direzione regionale degli affari comunitari e dei rapporti esterni.
3. Gli oneri derivanti dall'applicazione del comma 2 fanno carico ai capitoli delle spese di funzionamento dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1996-1998 e del bilancio per l'anno 1996.