Legge regionale 09 febbraio 1996, n. 11 - TESTO VIGENTE dal 22/10/2020

Disposizioni procedurali e norme modificative di varie leggi regionali.
Art. 3
5. I residui passivi relativi alle somme attribuite alle Province ai sensi dell'articolo 3 della legge regionale 5 febbraio 1992, n. 4, e da queste destinate alle materie di cui all'articolo 3, comma 2, lettera a), della legge regionale 4/1991, impegnate ai sensi dell'articolo 14, comma 2, della legge regionale 3/1990 possono essere conservati, in deroga a quanto disposto dal comma 3 del medesimo articolo 14, per quattro anni successivi a quello cui l'impegno si riferisce.
Note:
1 Comma 3 sostituito da art. 46, comma 1, L. R. 31/1996