Legge regionale 09 febbraio 1996, n. 11 - TESTO VIGENTE dal 22/10/2020

Disposizioni procedurali e norme modificative di varie leggi regionali.
Art. 2
 (Integrazioni all'operatività delle
leggi regionali 64/1983 e 70/1983)
1. I conferimenti di capitale previsti dall'articolo 28, primo comma, della legge regionale 20 giugno 1983, n. 64, e dall'articolo 54, primo comma, della legge regionale 29 giugno 1983, n. 70, sono destinati altresì alla realizzazione, anche in concorso con privati operatori, di aree di servizi attrezzate polifunzionali collegate con la viabilità nazionale e l'autostrada in adiacenza del Confine di Stato, nonché di infrastrutture viarie e di servizio connesse ad attività turistico-commerciali e produttive nei Comuni confinari di Tarvisio, Malborghetto Valbruna e Pontebba.