Legge regionale 09 febbraio 1996, n. 11 - TESTO VIGENTE dal 22/10/2020

Disposizioni procedurali e norme modificative di varie leggi regionali.
Art. 13
 (Proroga del termine per la costituzione degli Ospedali
Riuniti di Trieste in Azienda ospedaliera)
1. A parziale modifica di quanto disposto dall'articolo 9, comma 5, della legge regionale 30 agosto 1994, n. 12, gli Ospedali Riuniti di Trieste sono costituiti in Azienda ospedaliera con decreto del Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta stessa, da emanarsi entro il 31 dicembre 1996 e con decorrenza degli effetti non successiva all'1 gennaio 1997.