Art. 9
1. L'Assessore alle finanze è autorizzato, ove occorra, a disporre, con proprio decreto da registrare alla Corte dei conti, variazioni compensative tra gli stanziamenti dei capitoli previsti nello stato di previsione della spesa per l'ammortamento di mutui concernenti il pagamento della quota interessi ed oneri accessori, e rispettivamente, il rimborso della quota capitale.