Legge regionale 06 febbraio 1996, n. 10 - TESTO VIGENTE dal 08/02/1996

Bilancio pluriennale per gli anni 1996-1998 e Bilancio di previsione per l'anno finanziario 1996 della Regione autonoma Friuli - Venezia Giulia.
Art. 5
 
1. Per gli effetti di cui all'articolo 7 della legge 5 agosto 1978, n. 468, ed all'articolo 13, primo comma, della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10, concernente << Nuove norme di contabilità regionale >>, sono considerate spese obbligatorie e d'ordine quelle iscritte rispettivamente negli elenchi n. 2 e n. 3 annessi alla presente legge.