Legge regionale 06 febbraio 1996, n. 10 - TESTO VIGENTE dal 08/02/1996

Bilancio pluriennale per gli anni 1996-1998 e Bilancio di previsione per l'anno finanziario 1996 della Regione autonoma Friuli - Venezia Giulia.
Art. 12
 
2. Le somme rinvenienti dai mutui di cui al comma 1 sono destinate alla copertura degli oneri previsti a carico dei capitoli di spesa di cui all'elenco B/1.
3. Gli importi dei conseguenti contratti definitivi dei mutui di cui all'articolo 11 sono determinati, con deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore alle finanze, sulla base degli impegni risultanti alla fine dei rispettivi anni di imputazione della spesa.
4. Per le somme di cui all'articolo 11, comma 3, la determinazione degli importi dei conseguenti contratti definitivi dei mutui di cui all'articolo 11 viene effettuata, con le modalità previste al comma 3, in relazione all'impegno delle singole spese e comunque entro l'anno successivo a quello d'impegno.
5. Le rate di ammortamento dei mutui di cui al comma 1 faranno carico agli appropriati capitoli del bilancio regionale.