Art. 11
1. Ai sensi dell'articolo 7, n. 2, dello Statuto Speciale e dell'
articolo 19, primo comma, della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10, e successive modificazioni ed integrazioni, nel triennio 1996-1998 è autorizzata la stipulazione di mutui, sino alla concorrenza di lire 283.650 milioni, suddivisi in ragione di lire 61.650 milioni per l'anno 1996, di lire 154.000 milioni per l'anno 1997 e di lire 68.000 milioni per l'anno 1998.
2. Per le finalità di cui al comma 1 l'Amministrazione regionale è autorizzata a stipulare nell'anno 1996 uno o più contratti preliminari di mutuo, sino alla concorrenza di complessive lire 283.650 milioni.
3. Le somme autorizzate per l'anno 1996 non impegnate al 31 dicembre del medesimo anno, a fronte delle quali sia stato stipulato il contratto preliminare di mutuo, vanno trasferite sui corrispondenti capitoli dell'esercizio successivo ai sensi dell'
articolo 6, secondo comma, della legge regionale n. 10/1982.