Art. 10
1. L'Assessore alle finanze è autorizzato, ove occorra, a disporre, con propri decreti da registrare alla Corte dei conti, l'istituzione di capitoli e l'iscrizione di stanziamenti, nonché la variazione degli stanziamenti di capitoli già previsti, nel Titolo VI dello stato di previsione dell'entrata, concernente entrate per partite di giro, e nel corrispondente Titolo IV dello stato di previsione della spesa, concernente spese per partite di giro.