Legge regionale 06 febbraio 1996, n. 9 - TESTO VIGENTE dal 23/07/2015

Disposizioni per la formazione del Bilancio pluriennale ed annuale della Regione (Legge finanziaria 1996).
CAPO I
 ALTRE AUTORIZZAZIONI DI SPESA
E NORME DI PROCEDURA
Art. 69 (Articolo omesso in quanto oggetto di rinvio da parte del Governo)
 
Art. 70
 (Sedi regionali)
(programma 0.1.4.)
1. Per le finalità previste dall'articolo 1 della legge regionale 14 ottobre 1965, n. 20, come modificato dall'articolo 53 della legge regionale 28/1988, e integrato dall'articolo 9 della legge regionale 22 dicembre 1971, n. 57 - modificato dall'articolo 4 della legge regionale 23 dicembre 1980, n. 75 - e dall'articolo 1 della legge regionale 11 novembre 1975, n. 69, è autorizzata la spesa complessiva di lire 40.500 milioni, suddivisa in ragione di lire 15.500 milioni per l'anno 1996, lire 15.000 milioni per l'anno 1997 e lire 10.000 milioni per l'anno 1998, di cui lire 25.000 milioni relativi agli anni 1997 e 1998 mediante contrazione di mutuo.
2. Il predetto onere complessivo di lire 40.500 milioni fa carico per la quota di lire 15.500 milioni per l'anno 1996 al capitolo 1150 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1996-1998 e del bilancio per l'anno 1996 e per le restanti quote di lire 15.000 milioni per l'anno 1997 e di lire 10.000 milioni per l'anno 1998 al capitolo 1152 dello stato di previsione della spesa dei bilanci citati.
3. Sono revocate le quote di lire 10.000 milioni ciascuna autorizzate per gli anni 1997 e 1998 dall'articolo 58, comma 1, della legge regionale 29/1990, a carico del capitolo corrispondente al capitolo 1150 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1996-1998; è revocata la spesa di lire 10.000 milioni autorizzata per l'anno 1996 mediante contrazione di mutuo dall'articolo 156, comma 1, della legge regionale 8/1995, a carico del capitolo corrispondente al capitolo 1152 dello stato di previsione della spesa dei bilanci citati.
5. Per le finalità previste dal comma 4, è autorizzata la spesa complessiva di lire 65.000 milioni, suddivisa in ragione di lire 15.000 milioni per l'anno 1996, lire 20.000 milioni per ciascuno degli anni 1997 e 1998 e lire 10.000 milioni per l'anno 1999, di cui lire 50.000 milioni relativi agli anni dal 1997 al 1999 mediante contrazione di mutuo.
6. Il predetto onere complessivo di lire 65.000 milioni fa carico per la quota di lire 15.000 milioni per l'anno 1996 al capitolo 1160 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1996-1998 e del bilancio per l'anno 1996 e per le restanti quote di lire 20.000 milioni per ciascuno degli anni 1997 e 1998 e lire 10.000 milioni per l'anno 1999 al capitolo 1161 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1996-1998 e al corrispondente capitolo del bilancio per l'anno 1999.
7. In deroga al disposto dell'articolo 7, secondo comma, della legge regionale 10/1982, e successive modificazioni ed integrazioni, la quota di lire 16.000 milioni del fondo globale iscritto sul capitolo 8920 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1995-1997 e del bilancio per l'anno 1995 (partita n. 72 dell'elenco n. 5 allegato ai bilanci medesimi) non utilizzata al 31 dicembre 1995, non è trasferita all'esercizio 1996. La presente disposizione ha effetto con decorrenza dal 31 dicembre 1995.
Note:
1 Integrata la disciplina del comma 4 da art. 8, comma 27, L. R. 2/2000
2 Integrata la disciplina del comma 4 da art. 8, comma 28, L. R. 2/2000
Art. 71
1. In attesa del trasferimento all'Istituto autonomo per le case popolari dell'Alto Friuli del patrimonio immobiliare civile di proprietà regionale in località Cave del Predil in Comune di Tarvisio, ai sensi dell'articolo 2 della legge regionale 17 giugno 1993, n. 44, e del trasferimento al Comune di Tarvisio del patrimonio immobiliare civile di proprietà regionale in località Riofreddo, ai sensi degli articoli 9 e 11 della legge regionale 44/1993, l'Amministrazione regionale è autorizzata a finanziare le spese derivanti dalla gestione di detto patrimonio civile, nonché quelle derivanti dalla gestione del patrimonio già industriale e minerario di proprietà regionale in località Cave del Predil e quelle concernenti l'acquisizione di studi e progetti per la messa in sicurezza e sistemazione del comprensorio minerario.
2. Per le finalità previste dal comma 1, è autorizzata la spesa complessiva di lire 6.300 milioni, suddivisa in ragione di lire 2.300 milioni per l'anno 1996 e di lire 2.000 milioni per ciascuno degli anni 1997 e 1998.
3. Il predetto onere complessivo di lire 6.300 milioni fa carico al capitolo 1410 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1996-1998 e del bilancio per l'anno 1996.
Note:
1 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 17, comma 11, L. R. 10/1997 con effetto, ex articolo 32 della medesima legge, dall' 1 gennaio 1997.
2 Parole aggiunte al comma 1 da art. 9, comma 14, L. R. 14/1998
Art. 72
 (Interventi per la definizione dei contenziosi gravanti
sulla gestione commissariale dei disciolti Consorzi per gli
uffici di economia e bonifica montana)
(programma 0.6.2.)
1. Per le finalità indicate dall'articolo 6, comma 1, della legge regionale 5/1994, e per la copertura degli eventuali oneri derivanti dalla definizione di contenziosi gravanti sulla gestione commissariale dei disciolti Consorzi e della Sezione di bonifica montana di cui all'articolo 1, comma 1, della legge regionale 25 maggio 1993, n. 26, è autorizzata la spesa di lire 2.500 milioni per l'anno 1996.
2. Il predetto onere di lire 2.500 milioni fa carico al capitolo 1755 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1996-1998 e del bilancio per l'anno 1996.
4. Il predetto onere di lire 20 milioni fa carico al capitolo 1756 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1996-1998 e del bilancio per l'anno 1996.
5. Nel testo dell'articolo 2, comma 2, della legge regionale 26/1993, come integrato dall'articolo 2, comma 2, della legge regionale 22 aprile 1994, n. 4, e da ultimo modificato dall'articolo 11, comma 3, della legge regionale 8/1995, la locuzione << 31 dicembre 1995 >> è sostituita con la locuzione << 30 giugno 1996 >>.
7. Per le finalità indicate all'articolo 7, comma 1, della legge regionale 5/1994, come modificato dall'articolo 12, comma 2, della legge regionale 8/1995, è autorizzata l'ulteriore spesa di lire 2.000 milioni per l'anno 1996.
8. Il predetto onere di lire 2.000 milioni fa carico al capitolo 1759 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1996-1998 e del bilancio per l'anno 1996.
Art. 74
l. Per concorrere alla realizzazione degli interventi previsti dal progetto finalizzato allo sviluppo di nuove imprese, anche attraverso il recupero ed il riutilizzo di installazioni militari dismesse nel comune di Paularo, approvato dalla competente Direzione generale della Commissione dell'Unione europea nell'ambito del programma di azione comunitaria denominato << Perifra >>, l'Amministrazione regionale è autorizzata ad assegnare all'Agenzia per lo sviluppo economico della montagna SpA, in quanto individuata come soggetto attuatore da parte dell'organismo comunitario, un finanziamento straordinario di lire 850 milioni.
2. Per le finalità previste dal comma l è autorizzata la spesa di lire 850 milioni per l'anno 1996.
3. Il predetto onere di lire 850 milioni fa carico al capitolo 7865 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1996-1998 e del bilancio per l'anno 1996.
6. Il rientro delle somme di cui al comma 5 è previsto per pari importo sul capitolo 1051 dello stato di previsione dell'entrata del bilancio pluriennale per gli anni 1996-1998 e del bilancio per l'anno 1996.
Note:
1 La menzione all' Agenzia regionale del lavoro si intende riferita all' Agenzia regionale per l' impiego, come previsto dall' articolo 79 della L.R. 1/98.