Legge regionale 06 febbraio 1996, n. 9 - TESTO VIGENTE dal 23/07/2015

Disposizioni per la formazione del Bilancio pluriennale ed annuale della Regione (Legge finanziaria 1996).
CAPO I
 INTERVENTI NEL SETTORE DELL'AGRICOLTURA
Art. 47
 (Investimenti infrastrutturali a servizio dell'agricoltura
e miglioramento fondiario ed aziendale)
(programmi 3.1.1. e 3.1.2.)
1. Per le finalità previste dall'articolo 2 della legge regionale 27 novembre 1981, n. 79 è autorizzata la spesa di lire 4.000 milioni per l'anno 1996.
2. Il predetto onere di lire 4.000 milioni fa carico al capitolo 6210 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1996-1998 e del bilancio per l'anno 1996.
3. Per le finalità previste dal R.D. 215/1933, e successive modificazioni ed integrazioni, e dalla legge regionale 27 novembre 1972, n. 55, è autorizzata la spesa di lire 500 milioni per l'anno 1996.
4. Il predetto onere di lire 500 milioni fa carico al capitolo 6250 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1996-1998 e del bilancio per l'anno 1996.
5. Per le finalità previste dall'articolo 1 della legge regionale 16 maggio 1973, n. 45, e successive modificazioni ed integrazioni, è autorizzato, nell'anno 1996, il limite d'impegno di lire 800 milioni.
6. Le annualità relative sono iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella misura di lire 800 milioni per ciascuno degli anni dal 1996 al 2025.
7. L'onere complessivo di lire 2.400 milioni, corrispondente alle annualità autorizzate per gli anni dal 1996 al 1998, fa carico al capitolo 6361 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1996-1998 e del bilancio per l'anno 1996.
8. Le annualità autorizzate per gli anni dal 1999 al 2025 fanno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli anni medesimi.
9. Per le finalità previste dagli articoli 43 e 44 del R.D. 215/1933, e successive modificazioni ed integrazioni, è autorizzata la spesa di lire 500 milioni per l'anno 1996.
10. Il predetto onere di lire 500 milioni fa carico al capitolo 6415 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1996-1998 e del bilancio per l'anno 1996.
11. Per le finalità previste dalla legge regionale 13 giugno 1973, n. 48, come integrata dall'articolo 19 della legge regionale 58/1975, è autorizzata la spesa di lire 1.000 milioni per l'anno 1996.
12. Il predetto onere di lire 1.000 milioni fa carico al capitolo 6416 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1996-1998 e del bilancio per l'anno 1996.
14. Le annualità relative sono iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella misura di lire 500 milioni per ciascuno degli anni dal 1996 al 2027.
15. L'onere complessivo di lire 1.500 milioni, corrispondente alle annualità autorizzate per gli anni dal 1996 al 1998, fa carico al capitolo 6417 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1996-1998 e del bilancio per l'anno 1996.
16. Le annualità autorizzate per gli anni dal 1999 al 2027 fanno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli anni medesimi.
17. Per le finalità previste dall'articolo 13 della legge 10/1991, è autorizzata la spesa di lire 321.500.000 per l'anno 1996 in funzione del riutilizzo, ai sensi della delibera CIPE 30 dicembre 1992, delle quote disimpegnate dei finanziamenti statali disposti ai sensi dell'articolo 8 della legge 308/1982.
18. Il predetto onere di lire 321.500.000 fa carico al capitolo 6436 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1996-1998 e del bilancio per l'anno 1996.
Art. 48
 (Investimenti infrastrutturali a servizio dell'agricoltura.
Interventi finanziati con fondi statali)
(programma 3.1.1.)
1. Per le finalità previste dall'articolo 1, primo comma, della legge regionale 31 agosto 1965, n. 18, e successive modificazioni ed integrazioni, è autorizzata la spesa di lire 2.000 milioni per l'anno 1996.
2. Il predetto onere di lire 2.000 milioni fa carico al capitolo 6206 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1996-1998 e del bilancio per l'anno 1996.
3. Per le finalità previste dall'articolo 2 del R.D. 215/1933, e successive modificazioni ed integrazioni e dall'articolo 22 della legge regionale 18 ottobre 1967, n. 22, è autorizzata la spesa di lire 4.000 milioni per l'anno 1996.
4. Il predetto onere di lire 4.000 milioni fa carico al capitolo 6209 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1996-1998 e del bilancio per l'anno 1996.
5. Per le finalità previste dall'articolo 1, secondo comma, della legge regionale 18/1965, e successive modificazioni ed integrazioni, è autorizzata la spesa di lire 3.000 milioni per l'anno 1996.
6. Il predetto onere di lire 3.000 milioni fa carico al capitolo 6232 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1996-1998 e del bilancio per l'anno 1996.
7. Per le finalità previste dal R.D. 215/1933, e successive modificazioni ed integrazioni, e dalla legge regionale 55/1972, è autorizzata la spesa di lire 4.500 milioni per l'anno 1996.
8. Il predetto onere complessivo di lire 4.500 milioni fa carico al capitolo 6252 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1996-1998 e del bilancio per l'anno 1996.
Art. 49
 (Interventi contributivi a servizio dell'agricoltura)
(programmi 0.7.2., 3.1.2., 3.1.6., 3.1.7. e 0.5.1.)
1. Per le finalità previste dall'articolo 3 della legge regionale 7 febbraio 1992, n. 8, è autorizzata la spesa di lire 400 milioni per l'anno 1996.
2. Il predetto onere di lire 400 milioni fa carico al capitolo 6173 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale 1996-1998 e del bilancio per l'anno 1996.
3. Per le finalità previste dal Capo I della legge regionale 13 agosto 1986, n. 34, è autorizzata la spesa di lire 1.400 milioni per l'anno 1996.
4. Il predetto onere complessivo di lire 1.400 milioni fa carico al capitolo 6187 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1996-1998 e del bilancio per l'anno 1996.
6. Il predetto onere di lire 100 milioni fa carico al capitolo 6332 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1996-1998 e del bilancio per l'anno 1996.
7. La spesa di lire 7.500 milioni autorizzata per l'anno 1996 dall'articolo 125, comma 1, della legge regionale 5/1994, è ridotta di lire 1.500 milioni, fermo restando il residuo onere a carico del capitolo 6650 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1996-1998 e del bilancio per l'anno 1996.
8. Per le finalità previste dall'articolo 12 della legge regionale 3 ottobre 1981, n. 70, è autorizzata la spesa di lire 7.500 milioni per l'anno 1998.
9. Il predetto onere di lire 7.500 milioni fa carico al capitolo 6650 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1996-1998.
10. La spesa di lire 3.000 milioni autorizzata per l'anno 1996 dall'articolo 125, comma 3, della legge regionale 5/1994, è ridotta di lire 500 milioni, fermo restando il residuo onere a carico del capitolo 6656 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1996-1998 e del bilancio per l'anno 1996.
12. Il predetto onere di lire 3.000 milioni fa carico al capitolo 6656 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1996-1998.
14. Le annualità relative sono iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella misura di lire 250 milioni per ciascuno degli anni dal 1996 al 2000.
15. L'onere complessivo di lire 750 milioni, corrispondente alle annualità autorizzate per gli anni dal 1996 al 1998, fa carico al capitolo 6661 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1996-1998 e del bilancio per l'anno 1996.
16. Le annualità autorizzate per gli anni 1999 e 2000 fanno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli anni medesimi.
18. Il predetto onere di lire 1.000 milioni fa carico al capitolo 6658 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1996-1998 e del bilancio per l'anno 1996.
19. Per le finalità previste dall'articolo 8 della legge regionale 13 giugno 1988, n. 49, è autorizzata la spesa di lire 280 milioni per l'anno 1996.
20. Il predetto onere di lire 280 milioni fa carico al capitolo 6745 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1996-1998 e del bilancio per l'anno 1996.
22. Il predetto onere di lire 1.000 milioni fa carico al capitolo 6779 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1996-1998 e del bilancio per l'anno 1996.
29. Il predetto onere di lire 800 milioni fa carico al capitolo 6837 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1996-1998 e del bilancio per l'anno 1996.
30. È revocata la spesa complessiva di lire 30 milioni, suddivisa in ragione di lire 15 milioni per ciascuno degli anni 1996 e 1997, autorizzata rispettivamente dall'articolo 129, comma 1, della legge regionale 5/1994 e dall'articolo 112, comma 1, della legge regionale 8/1995, a carico del capitolo corrispondente al capitolo 6751 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1996-1998 e del bilancio per l'anno 1996.
Note:
1 Comma 23 abrogato da art. 1, comma 1, L. R. 11/2010
2 Comma 24 abrogato da art. 1, comma 1, L. R. 11/2010
3 Comma 25 abrogato da art. 1, comma 1, L. R. 11/2010
4 Comma 26 abrogato da art. 1, comma 1, L. R. 11/2010
5 Comma 27 abrogato da art. 1, comma 1, L. R. 11/2010
6 Comma 31 abrogato da art. 1, comma 1, L. R. 11/2010
7 Comma 32 abrogato da art. 1, comma 1, L. R. 11/2010
8 Comma 33 abrogato da art. 1, comma 1, L. R. 11/2010
Art. 50
 (Interventi nel settore zootecnico)
(programmi 3.1.3. e 3.1.7.)
1. Per le finalità previste dagli articoli 4, 7, 8 e 11 della legge regionale 20 luglio 1967, n. 16, e successive modificazioni ed integrazioni, dagli articoli 6 e 8 della legge regionale 58/1975, dall'articolo 3 della legge regionale 48/1978, dall'articolo 13 della legge regionale 79/1981, e dagli articoli 2, 3 e 4 della legge regionale 28 aprile 1987, n. 10, è autorizzata la spesa di lire 3.000 milioni per l'anno 1996.
2. Il predetto onere di lire 3.000 milioni fa carico al capitolo 6480 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1996-1998 e del bilancio per l'anno 1996.
3. Per le finalità previste dagli articoli 2 e 3 della legge regionale 16/1967, e successive modificazioni ed integrazioni, è autorizzata la spesa di lire 170 milioni per l'anno 1996.
4. Il predetto onere di lire 170 milioni fa carico al capitolo 6493 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1996-1998 e del bilancio per l'anno 1996.
5. Per le finalità previste dalla legge 29 giugno 1929, n. 1366, e successive modificazioni ed integrazioni e dalla legge regionale 8 luglio 1977, n. 34, come integrata dall'articolo 1 della legge regionale 23 febbraio 1981, n. 11, nonché previste dall'articolo 52, della legge regionale 47/1993, è autorizzata la spesa di lire 4.000 milioni per l'anno 1996.
6. Il predetto onere di lire 4.000 milioni fa carico al capitolo 6799 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1996-1998 e del bilancio per l'anno 1996.
8. La domanda per la concessione del finanziamento è presentata alla Direzione regionale dell'agricoltura, corredata da una relazione illustrativa e da un preventivo di massima della spesa.
10. La Direzione regionale dell'agricoltura cura la verifica dell'adempimento delle prescrizioni di cui al comma 9.
12. Per le finalità di cui al comma 7 è autorizzata la spesa di lire 3.000 milioni per l'anno 1996.
13. Il predetto onere di lire 3.000 milioni fa carico al capitolo 6726 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1996-1998 e del bilancio per l'anno 1996.
15. Il predetto onere di lire 1.100 milioni fa carico al capitolo 6798 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1996-1998 e del bilancio per l'anno 1996.
16. Per le finalità previste dall'articolo 15 della legge regionale 29 marzo 1988, n. 16, è autorizzata la spesa di lire 170 milioni per l'anno 1996.
17. Il predetto onere di lire 170 milioni fa carico al capitolo 6805 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1996-1998 e del bilancio per l'anno 1996.
Note:
1 Parole aggiunte al comma 7 da art. 96, comma 1, L. R. 13/1998
2 Comma 11 sostituito da art. 20, comma 1, L. R. 18/2004
3 Comma 9 sostituito da art. 1, comma 1, lettera a), L. R. 19/2015
4 Comma 11 sostituito da art. 1, comma 1, lettera b), L. R. 19/2015
5 Comma 11 bis aggiunto da art. 1, comma 1, lettera c), L. R. 19/2015
Art. 51
 (Colture pregiate)
(programma 3.1.4.)
1. Per le finalità previste dagli articoli 1, 2, 4, 5, 7 e 11 della legge regionale 30 dicembre 1967, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni, è autorizzata la spesa di lire 1.600 milioni per l'anno 1996.
2. Il predetto onere di lire 1.600 milioni fa carico al capitolo 6520 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1996-1998 e del bilancio per l'anno 1996.
3. Per le finalità di cui all'articolo 2 della legge regionale 21 marzo 1988, n. 13, è autorizzata, relativamente alla concessione dei contributi in conto capitale, la spesa di lire 500 milioni per l'anno 1996.
4. Il predetto onere complessivo di lire 500 milioni fa carico al capitolo 6525 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1996-1998 e del bilancio per l'anno 1996.
5. È revocato il limite di impegno di lire 230 milioni, autorizzato, per ciascuno degli anni dal 1994 al 2008, dall'articolo 38, comma 1, della legge regionale 14/1994, a carico del capitolo 6529 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1996-1998 e del bilancio per l'anno 1996.
6. Per le finalità previste dall'articolo 2 della legge regionale 13/1988, relativamente alla concessione dei contributi sugli interessi dei mutui, è autorizzato, nell'anno 1996, il limite di impegno di lire 350 milioni.
7. Le annualità relative sono iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella misura di lire 350 milioni per ciascuno degli anni dal 1996 al 2010.
8. L'onere complessivo di lire 1.050 milioni, corrispondente alle annualità autorizzate per gli anni dal 1996 al 1998, fa carico al capitolo 6529 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1996-1998 e del bilancio per l'anno 1996.
9. Le annualità autorizzate per gli anni dal 1999 al 2010 fanno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli anni medesimi.
11. Il predetto onere di lire 380 milioni fa carico al capitolo 6537 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1996-1998 e del bilancio per l'anno 1996.
Note:
1 Comma 12 abrogato da art. 1, comma 1, L. R. 11/2010
2 Comma 13 abrogato da art. 1, comma 1, L. R. 11/2010
3 Comma 14 abrogato da art. 1, comma 1, L. R. 11/2010