Legge regionale 06 febbraio 1996, n. 9 - TESTO VIGENTE dal 23/07/2015

Disposizioni per la formazione del Bilancio pluriennale ed annuale della Regione (Legge finanziaria 1996).
CAPO IV
 INTERVENTI PER LE INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO
E NEL SETTORE DEI TRAFFICI
Art. 25

( ABROGATO )

Note:
1 Integrata la disciplina del comma 11 da art. 17, comma 16, L. R. 10/1997 con effetto, ex articolo 32 della medesima legge, dall' 1 gennaio 1997.
2 Articolo abrogato da art. 1, comma 1, L. R. 11/2010
Art. 26

( ABROGATO )

Note:
1 Parole sostituite al comma 3 da art. 17, comma 1, L. R. 31/1996
2 Articolo abrogato da art. 1, comma 1, L. R. 11/2010
Art. 27

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 1, comma 1, L. R. 11/2010
Art. 28
 (Interventi nel settore dei porti)
(programmi 1.5.2. e 1.5.4.)
2. Il predetto onere di lire 1.000 milioni fa carico al capitolo 3770 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1996-1998 e del bilancio per l'anno 1996.
3. Per le finalitā previste dall'articolo 5, comma 1, della legge regionale 9 dicembre 1991, n. 57, come modificato dall'articolo 25, comma 15, della legge regionale 4/1992, relativamente agli interventi diretti al potenziamento del porto di Trieste, sono autorizzati un limite di impegno di lire 1.000 milioni per l'anno 1997 e un limite di impegno di lire 4.000 milioni per l'anno 1998.
4. Le annualitā relative sono iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella seguente misura:
a) lire 1.000 milioni per l'anno 1997;
b) lire 5.000 milioni per ciascuno degli anni dal 1998 al 2011;
c) lire 4.000 milioni per l'anno 2012.

5. L'onere complessivo di lire 6.000 milioni, corrispondente alle annualitā autorizzate per gli anni 1997 e 1998, fa carico al capitolo 3775 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1996-1998.
6. Le annualitā autorizzate per gli anni dal 1999 al 2012 fanno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli anni medesimi.
7. Per le finalitā previste dall'articolo 5, comma 1, della legge regionale 57/1991, come modificato dall'articolo 25, comma 15, della legge regionale 4/1992, relativamente agli interventi diretti al potenziamento del porto di Porto Nogaro, č autorizzato, nell'anno 1997, il limite di impegno di lire 500 milioni.
8. Le annualitā relative sono iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella misura di lire 500 milioni per ciascuno degli anni dal 1997 al 2011.
9. L'onere complessivo di lire 1.000 milioni, corrispondente alle annualitā autorizzate per gli anni 1997 e 1998, fa carico al capitolo 3800 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1996-1998.
10. Le annualitā autorizzate per gli anni dal 1999 al 2011 fanno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli anni medesimi.
12. Il predetto onere di lire 900 milioni fa carico al capitolo 3918 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1996-1998 e del bilancio per l'anno 1996.
Art. 29

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 1, comma 1, L. R. 11/2010
Art. 30

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 1, comma 1, L. R. 11/2010
Art. 31

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 1, comma 1, L. R. 11/2010